Misure cautelari all’ente: sindacato di legittimità limitato alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 9921 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari applicate agli enti, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, soltanto per violazione di legge, dovendosi osservare le disposizioni di cui all’art. 325 cod. proc. pen. Rientrano in tale nozione gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile solo tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ne consegue che è inammissibile il ricorso del pubblico ministero che si risolva in una rivalutazione dell’apprezzamento dei fatti operato dal tribunale cautelare.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Ravenna, con provvedimento del 06/08/2024, aveva applicato a una società la misura cautelare del commissariamento giudiziale, in relazione a violazioni amministrative dipendenti da reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e da un contestato delitto associativo, con impiego di fatture per operazioni inesistenti.
Il Tribunale di Ravenna, in sede di appello cautelare, con ordinanza del 24/10/2024 ha annullato il provvedimento, escludendo l’attualità del pericolo di reiterazione. Il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, articolando due doglianze: la mancata audizione del commissario giudiziale e la pretesa omissione, da parte del tribunale, dell’esame del capo relativo al reato associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. L’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, richiamando l’art. 325 cod. proc. pen., ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari relativi all’ente per il solo motivo di violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi radicali della motivazione. Resta fuori l’illogicità manifesta, che appartiene al diverso motivo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Su questa base, le due doglianze, esaminate congiuntamente perché incentrate sulle esigenze cautelari, sono dichiarate manifestamente infondate. Quanto alla mancata audizione del commissario giudiziale, il giudizio di appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. non contempla poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento: il tribunale valuta le risultanze già acquisite nel procedimento principale, senza autonomia conoscitiva.
La seconda censura è aspecifica. Il ricorrente non si confronta con l’analisi della vicenda criminosa cui era pervenuto il G.I.P., che aveva ritenuto non ricorrente il delitto associativo — senza gravame sul punto — e vi aveva sostituito una serie di condotte con un’unica finalità economica, destinata a esaurirsi con lo sfruttamento del meccanismo di incentivazione. L’intero meccanismo fraudolento era incentrato sulla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici, che consentiva l’erogazione dei contributi pubblici: la sua caducazione incide quindi sull’attualità del pericolo.
Nel merito, il tribunale ha illustrato in modo adeguato l’insussistenza del pericolo di reiterazione, valorizzando i nuovi modelli organizzativi, i convergenti elementi di discontinuità, la caducazione della convenzione e l’azzeramento dell’amministrazione. La motivazione è esistente ed esauriente, e la Corte richiama il principio per cui la sostituzione o l’estromissione degli amministratori coinvolti può escludere il periculum, purché costituisca sintomo di un’organizzazione orientata alla prevenzione dei reati (Sez. VI n. 32626 del 23/06/2006, Duemila). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 322-bis c.p.p. – Appello
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso