Acquisto al patrimonio comunale dell’abuso e ininfluenza dell’istanza di sanatoria tardiva (TAR Puglia n. 1592 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione di diritto delle opere abusive al patrimonio comunale si perfeziona automaticamente alla scadenza del termine di novanta giorni dall’ordinanza di demolizione, senza necessità di un ulteriore provvedimento costitutivo. La successiva istanza di sanatoria non sospende né retrocede l’effetto traslativo già prodottosi e va qualificata come improcedibile, essendo riferita a un bene di cui il privato ha perduto la titolarità. Il provvedimento che dà atto dell’acquisizione e irroga la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 è legittimo quando l’ordinanza di demolizione non sia stata impugnata nei termini. Il silenzio assenso non può perfezionarsi in capo a chi non è più legittimato a presentare l’istanza.

Il Fatto

Il Comune ingiungeva al proprietario di un appartamento la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo, consistenti nella chiusura di un porticato e nella creazione di superfici in ampliamento. Il destinatario presentava una SCIA in sanatoria, poi dichiarata illegittima, quindi un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, anch’essa rigettata. Infine proponeva una nuova istanza ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal c.d. decreto “Salva casa”.

Accertata la perdurante inottemperanza all’ordine di demolizione, il dirigente comunale ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria e dichiarava l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale. Il ricorrente impugnava tale ordinanza e il preavviso di rigetto, deducendo la formazione del silenzio assenso sull’istanza di sanatoria e l’applicabilità della nuova disciplina sull’edilizia libera; con motivi aggiunti censurava il successivo diniego definitivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile l’impugnazione del preavviso di rigetto, in quanto atto endo-procedimentale privo di autonoma capacità lesiva. Passa quindi al nucleo della vicenda e rileva che essa è segnata dall’omessa impugnazione dell’ordinanza di demolizione e dal decorso del termine di novanta giorni senza esecuzione.

Tali circostanze hanno determinato il trasferimento ex lege delle opere al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento impugnato si limita a formalizzare un effetto già verificatosi e a irrogare la sanzione ex art. 31, comma 4-bis. Nel contempo, l’avvenuta perdita della proprietà impedisce il perfezionamento del silenzio assenso, perché l’istanza promana da un soggetto non più legittimato a presentarla.

La Corte chiarisce che la domanda di accertamento del silenzio assenso è infondata anche per la tardività dell’iniziativa. L’istanza del 10.6.2024 è successiva alla scadenza del termine di legge e non può rimettere in discussione l’effetto acquisitivo consolidatosi. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’atto di acquisizione ha efficacia dichiarativa di una traslazione già avvenuta, non retrocedibile per effetto di una mera istanza privata, e cita la sentenza del TAR Calabria Catanzaro n. 1398 del 2025, che a sua volta si conforma all’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023.

Quanto ai motivi aggiunti avverso il diniego definitivo, il Tribunale li dichiara inammissibili per carenza di interesse: l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcun vantaggio, essendo la proprietà delle opere definitivamente perduta. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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