Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle graduatorie GPS e riassunzione (TAR Toscana n. 1981 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze e all’attribuzione del punteggio per i titoli dichiarati rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non in quella del giudice amministrativo. Le graduatorie GPS, al pari delle soppresse graduatorie permanenti e ad esaurimento, sono formate sulla base di titoli di servizio individuati dall’ordinanza ministeriale, con punteggio attribuito dal sistema informatico e senza alcuna valutazione discrezionale. La successiva fase riservata agli uffici scolastici è finalizzata solo al riscontro del possesso dei titoli e della corretta applicazione dei criteri fissati a monte. Il giudice amministrativo conserva giurisdizione solo quando, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell’atto generale o regolamentare che disciplina l’accesso alle graduatorie, e solo quale conseguenza dell’annullamento di tale atto si tuteli la posizione individuale.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato le graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia relative alle classi di concorso AB24 e AB25, approvate per l’ambito territoriale della Provincia di Firenze e valide per l’anno scolastico 2021/2022, unitamente al decreto dirigenziale n. 5153 del 9 agosto 2021 che ne ha disposto la pubblicazione.

La ricorrente assume di aver prestato servizio per l’intero anno scolastico 2014/2015 e di avere diritto, in applicazione dell’art. 489, comma 1 del d.lgs. n. 297/1994, a un punteggio di 12 punti anziché di 10 in ciascuna graduatoria. Il ricorso, inizialmente proposto davanti al TAR Lazio, è stato riassunto davanti al TAR Toscana dopo la declaratoria di incompetenza territoriale. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione. La ricorrente fa valere il diritto a essere inserita in una differente posizione delle graduatorie, previa attribuzione del punteggio spettante per i titoli dichiarati.

Il percorso argomentativo muove dalla disciplina di settore: l’art. 1 quater, comma 6 bis del d.l. n. 126/2019, l’art. 2, comma 4 ter del d.l. n. 22/2020 e l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, che all’art. 8, comma 4 prevede il computo dei punteggi da parte del sistema informatico, con salvezza dei controlli successivi.

Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 10538 del 19 aprile 2023, secondo cui le graduatorie provinciali realizzano le medesime finalità delle graduatorie permanenti e ad esaurimento e sono formate su titoli di servizio, senza discrezionalità né nella formazione della graduatoria né nella fase di riscontro degli uffici scolastici. Tali procedure sono espressione della capacità e dei poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi (richiamate anche Cass., ss.uu., n. 25044 del 2021 e n. 5454 del 2019).

Il Tribunale distingue le procedure di formazione delle graduatorie dalle procedure concorsuali: le prime prevedono l’inserimento di tutti i soggetti muniti dei requisiti predeterminati, secondo l’ordine di punteggio; le seconde implicano una selezione comparativa. La giurisdizione amministrativa resta circoscritta alle controversie che investono direttamente la validità dell’atto generale che disciplina l’accesso; appartengono invece al giudice ordinario quelle in cui si fa valere il diritto soggettivo alla giusta collocazione in graduatoria, discutendosi delle modalità di gestione e formazione della stessa.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2 c.p.a.. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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