Autorizzazione paesaggistica presupposta e divieto di diniego edilizio anticipato (TAR Puglia n. 1591 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 6, d.lgs. n. 42/2004. Il Comune non può rigettare l’istanza edilizia sulla sola base della ritenuta operatività del vincolo paesaggistico ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004, omettendo di dare corso al procedimento di autorizzazione paesaggistica già avviato su sua stessa indicazione. Un siffatto diniego è illegittimo per violazione del rapporto di presupposizione tra i due titoli. Sussiste, inoltre, silenzio inadempimento ex art. 2 l. n. 241/1990 quando l’amministrazione non riscontri un’istanza del privato, anche se la ritenga irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, permanendo il dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva nel 2016 al Comune di Gallipoli il permesso di costruire per un complesso residenziale e commerciale su terreno classificato in zona B.10. Su indicazione dell’ufficio tecnico, presentava separata istanza di autorizzazione paesaggistica, essendo l’area ricompresa nella fascia dei 300 metri dalla costa e quindi astrattamente sottoposta a tutela ex lege.
Dopo una sospensione sine die annullata dal TAR con sentenza n. 1056/2017 e un giudizio di ottemperanza concluso con sentenza n. 57/2022, il Comune rigettava definitivamente la domanda con provvedimento del 4 luglio 2022, fondandolo sull’operatività del vincolo paesaggistico e dell’inedificabilità assoluta ex art. 45 delle NTA del PPTR. La società impugnava il diniego e proponeva motivi aggiunti per far accertare il silenzio dell’amministrazione sull’istanza del 19 gennaio 2024 e la formazione del silenzio-assenso tra amministrazioni ex art. 17-bis l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla ricorrente sul primo motivo del ricorso introduttivo, divenuto non più oggetto di esame.
Passando al secondo motivo, il TAR rileva che il Comune ha respinto l’istanza edilizia fondandosi esclusivamente su ragioni paesaggistiche, senza la preventiva conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica che la ricorrente aveva peraltro attivato su espressa indicazione dell’amministrazione. I commi 4 e 6 dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 impongono che l’autorizzazione, autonomo e presupposto del titolo edilizio, sia pronunciata dalla Regione previo parere vincolante del Soprintendente. Il diniego anticipato è pertanto illegittimo e va annullato, fatta salva la riedizione del potere.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio dichiara la parziale improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda di accertamento del silenzio-assenso: il procedimento di delimitazione delle aree escluse si è concluso con la delibera consiliare n. 18 del 4 agosto 2025, che ha ricompreso il lotto nel perimetro delle aree escluse dal vincolo. La relativa utilità è quindi venuta meno con l’espressa conclusione favorevole del procedimento.
Residua invece l’interesse sulla domanda di accertamento del silenzio inadempimento relativo all’istanza del 19 gennaio 2024, rimasta priva di riscontro. Secondo il consolidato orientamento richiamato, tra cui Cons. Stato, Sez. III n. 5284 del 13 luglio 2024 e Cons. Stato, Sez. III n. 3118 del 2020, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche dinanzi a istanze irricevibili o infondate, non potendo rimanere inerte.
Il Collegio accoglie pertanto la domanda e condanna il Comune a provvedere con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro sessanta giorni, riservando la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Le spese sono integralmente compensate in ragione dell’incidenza delle vicende sopravvenute.
Nota della Redazione
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