Subentro eredi in istanza di autorizzazione alla cava: obbligo di motivazione rafforzata (TAR Sardegna n. 204 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di subentro degli eredi nell’istanza di autorizzazione alla coltivazione di cava, presentata in regime transitorio e rimasta inesitata per oltre trent’anni, è illegittimo per difetto di motivazione rafforzata. La violazione dei termini di conclusione del procedimento, previsti dall’art. 2 della legge n. 241/1990, grava sull’Amministrazione e non sul privato: l’onere di dimostrare le ragioni dell’inadempimento incombe sull’ente. L’art. 21 della l.r. Sardegna n. 30/1989, che ammette il trasferimento dell’autorizzazione per causa successoria, impone di valutare con la medesima ratio anche le istanze pendenti. L’interpretazione meramente formalista dell’assenza di un soggetto giuridico formalmente costituito contrasta con il giusto procedimento e con il dovere di instaurare un contraddittorio reale.

Il Fatto

Nel 1990 il titolare di un’impresa individuale presenta istanza di autorizzazione per la coltivazione della cava di famiglia, in regime di prosecuzione ai sensi dell’art. 42 della l.r. n. 30/1989. L’attività, avviata negli anni Ottanta, non viene mai interrotta. Il procedimento resta però inesitato per circa trent’anni e il richiedente muore prima della sua conclusione.

Nel 2020 gli eredi comunicano alla Regione la volontà di subentrare nell’istanza. Segue un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, infine, il provvedimento definitivo che rigetta sia la domanda originaria sia quella di subentro, invitando semmai a presentare una nuova istanza. Gli eredi impugnano dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: prima della l.r. n. 30/1989 l’attività di cava si avviava con la sola denuncia di esercizio; la nuova legge introduce l’autorizzazione e un regime transitorio che consente di proseguire l’attività legittimamente iniziata. L’art. 20 fissa in sei mesi il termine per il rilascio del provvedimento.

Il punto decisivo è il tempo. La Regione elenca le normative che negli anni hanno rallentato l’iter, ma si tratta di disposizioni intervenute molto dopo e che non giustificano un’istanza ancora inesitata dopo oltre tre decenni. Il Collegio richiama l’art. 21 della l.r. n. 30/1989, che consente il trasferimento dell’autorizzazione per causa successoria: la disposizione sarebbe stata pacificamente applicabile agli eredi se l’autorizzazione fosse stata rilasciata. La sua ratio va estesa, per analogia, anche all’istanza pendente.

Il diniego riposa su un’interpretazione formalista che non tiene conto della pendenza trentennale né delle ragioni della mancata conclusione, mai specificate negli atti impugnati. Il riferimento alla circostanza che la ditta non abbia “mai ultimato il procedimento” è privo di contestazioni sull’imputabilità del ritardo, mentre il soggetto tenuto a concludere nel termine era ed è esclusivamente la Regione.

Il Collegio afferma il principio della motivazione rafforzata: essa è esclusa per i provvedimenti vincolati, ma richiesta per quelli discrezionali, come le autorizzazioni minerarie. La sovrapposizione normativa, peraltro illustrata solo in memoria difensiva e mai nel provvedimento, non è stata oggetto di contraddittorio e rende immotivata anche la comunicazione ex art. 10-bis. Richiamati i principi del giusto procedimento (Corte costituzionale, sentenze n. 234 del 1985 e n. 151 del 1986), il TAR ritiene che l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio reale e assegnare agli eredi un termine per costituirsi in impresa.

Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti annullati, con rimessione alla Regione delle modalità del prosieguo, tenuto conto del tempo trascorso e delle possibili conseguenze risarcitorie. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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