Avvio dell’acquisizione sanante e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 361 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito e presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla decisione di merito. Nel giudizio avverso il silenzio, l’avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, comunicato dalla società concessionaria dopo la diffida dei proprietari, fa venir meno l’inerzia della P.A. e rende improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di due fondi occupati da una strada statale, hanno diffidato l’A.N.A.S. S.p.A. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a rilasciare i terreni previa riduzione in pristino, ovvero a emanare un provvedimento espresso di acquisizione sanante con il relativo indennizzo, chiedendo altresì il risarcimento del danno da mancato godimento.

Le amministrazioni intimate non hanno fornito alcuna risposta alle istanze. I proprietari hanno quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio rifiuto. Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto la conversione del rito in ordinario per la presenza di domande risarcitorie soggette al rito ordinario.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, la società concessionaria ha comunicato ai ricorrenti l’avviso di avvio del procedimento per l’emissione dell’atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001. I ricorrenti, ritenendo soddisfatto il proprio interesse, hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; la società ha aderito all’istanza, confermando l’avvio del procedimento.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, citando Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile la posizione del ricorrente, senza residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

Nel caso concreto, l’avviso di avvio del procedimento di acquisizione sanante ha fatto venir meno l’inerzia contestata. Il collegio prende atto della volontà chiaramente manifestata dai ricorrenti e dichiara l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

Quanto alle spese, il Tribunale, tenuto conto dell’esito del giudizio e delle richieste delle parti, le compensa integralmente tra le parti costituite. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *