Ottemperanza al decreto equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 354 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge n. 89/2001, liquida l’indennizzo per irragionevole durata del processo ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata quando sia stato notificato all’amministrazione e non sia stato opposto nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Esso costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al decreto e fissa un termine per l’adempimento. Per il caso di inerzia nomina commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione, senza riconoscergli compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Con decreto n. 654/2019 la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento del ricorso fondato sulla legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre spese di lite.
Il decreto, ritualmente notificato al Ministero, non è stato eseguito. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento, divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato impugnato nel termine dell’art. 327 cod. proc. civ. Il titolo è pertanto idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Il giudice amministrativo esamina poi la condizione di procedibilità specifica dettata dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. I ricorrenti hanno inviato la dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
Accertato il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, il Collegio sancisce nel merito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inerzia il Collegio nomina commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Collegio liquida in favore dei ricorrenti € 300 per onorario, oltre accessori di legge e rimborso delle spese vive successive all’emissione del decreto, necessarie per le copie conformi e la certificazione di passaggio in giudicato del titolo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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