Ottemperanza al giudicato e obbligo di riedizione del potere valutativo della Soprintendenza (TAR Puglia n. 359 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato e ne dispone l’esecuzione. Quando il giudicato impone alla Soprintendenza di rieditare il potere valutativo di compatibilità dell’intervento con il vincolo, la corretta esecuzione non consiste nell’annullamento formale del parere negativo, ma nel nuovo esercizio del potere secondo le indicazioni contenute nella sentenza. L’inerzia protratta oltre il termine assegnato legittima, su istanza di parte, la nomina del commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente è comproprietaria di un immobile in Lecce, in area sottoposta a vincolo archeologico. Il dante causa aveva impugnato la nota con cui la Soprintendenza aveva reso parere negativo nell’ambito di una procedura di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985.
Con sentenza n. 178 del 15.01.2010 il TAR Puglia aveva annullato quel parere, rilevando che il DM 6 novembre 1970 non impone un vincolo di inedificabilità assoluta, ma richiede una valutazione di compatibilità dell’opera. La decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6323 del 30.11.2011. Rimanendo inerte l’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 c.p.a. e verifica la ritualità del gravame. Accerta quindi che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 178 del 2010, come confermata in appello, non ha ricevuto esecuzione.
La sentenza di prime cure aveva censurato il parere negativo per non corretto esercizio del potere: la Soprintendenza avrebbe dovuto svolgere una valutazione di compatibilità del vano-ingresso rispetto alle esigenze di tutela, tenendo conto della perizia giurata che collocava il fabbricato a circa un chilometro dai resti archeologici.
Da qui la conseguenza processuale: la corretta esecuzione comporta l’obbligo di rieditare il potere valutativo, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento e nella pronuncia di conferma. Il Collegio non sostituisce la propria valutazione a quella amministrativa, ma impone all’Amministrazione di riesercitare la funzione nel rispetto del giudicato.
Il ricorso è pertanto accolto. La Soprintendenza è condannata a prestare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine, si procederà su istanza di parte alla nomina di un commissario ad acta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, con rimborso delle spese vive e del contributo unificato se effettivamente versato. La sentenza è dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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