Contributi fonderie aiuti di Stato illegali e giurisdizione sul danno da affidamento (Cons. Stato n. 1648 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I contributi finanziari previsti da un programma nazionale di razionalizzazione del settore delle fonderie di ghisa e acciaio, commisurati al valore contabile degli impianti dismessi al netto degli ammortamenti ovvero al valore attualizzato del margine di contribuzione ai costi fissi, costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE e sono soggetti all’obbligo di notifica preventiva di cui all’art. 108, paragrafo 3, TFUE. In difetto di notifica, l’amministrazione nazionale è tenuta a sospendere e a recuperare l’aiuto, anche di propria iniziativa, senza necessità di un ordine della Commissione. Tale obbligo è doveroso e vincolato e rende recessive le garanzie procedimentali e l’affidamento del beneficiario. Sulla domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento correlata a un aiuto illegittimo sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z-sexies), c.p.a.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle fonderie presentava nel 2004 domanda al Ministero per ottenere l’agevolazione prevista dall’art. 12, comma 2, lett. a), legge n. 273/2002, prospettando la dismissione di una unità produttiva. Il Ministero quantificava l’indennizzo in oltre un milione e seicentomila euro, subordinandone l’erogazione alla verifica della distruzione degli impianti e alla cessazione dell’attività. La società smantellava gli impianti, cedeva il ramo di azienda a una neo costituita società e si cancellava dal registro delle imprese.

Con provvedimento del 2013 il Ministero autorizzava il pagamento di soli duecentomila euro, in applicazione del regime de minimis, sul presupposto della mancata conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea. Il TAR Veneto, declinata la competenza dal TAR Lazio, respingeva il ricorso: la sospensione del contributo era doverosa in ossequio all’art. 108 TFUE. Proponeva appello la società, resistendo il Ministero con appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha investito la Corte di Giustizia di un rinvio pregiudiziale. La sentenza del 13 marzo 2025, resa nelle cause riunite C-746/23 e C-747/23, ha ricostruito i quattro requisiti dell’aiuto di Stato e ha chiarito che l’idoneità della misura a falsare la concorrenza si valuta in modo astratto, essendo pacifico che il settore delle fonderie era aperto alla concorrenza e oggetto di scambi transfrontalieri.

La Corte ha ritenuto che il contributo fosse economicamente più vantaggioso della contropartita ottenibile in condizioni di mercato, rimettendo al giudice del rinvio la verifica sulla spettanza del vantaggio comparabile. Il Consiglio di Stato ha condotto tale verifica: il termine di comparazione non è il valore di rivendita dell’impianto ancora funzionante, ma quello ricavabile dalla chiusura volontaria, dallo smantellamento e dalla vendita dei singoli macchinari o del rottame. La perizia allegata alla domanda attestava un valore residuo dei beni inferiore al contributo riconosciuto: la misura integra quindi un aiuto di Stato.

Confermata la natura di aiuto, la sospensione dell’erogazione oltre la soglia de minimis risulta doverosa e vincolata. Il Collegio richiama la giurisprudenza europea sull’effetto diretto del divieto di esecuzione (sentenza CGUE 5 marzo 2019, C-349/17) e la pronuncia della Sezione (Cons. Stato n. 4961 del 1° aprile 2025). Ne segue l’irrilevanza del tempo trascorso, dell’omessa comunicazione di avvio e del dedotto difetto di motivazione.

Il secondo motivo, sul danno da ritardo, è respinto: manca la prova della certa spettanza del bene della vita, e l’indennizzo ex art. 2-bis, comma 2, legge n. 241/1990 presuppone l’attivazione del potere sostitutivo, non avvenuta. Il terzo motivo è invece accolto: alla luce di Sezioni Unite n. 26080 del 25 settembre 2025, la domanda di risarcimento per lesione dell’affidamento rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di aiuti di Stato. Il capo è annullato con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; assorbito il primo motivo incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *