Accesso agli atti del procedimento disciplinare e opposizione del controinteressato (TAR Sicilia n. 4300 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’opposizione del soggetto controinteressato non integra causa autonoma ed assorbente di diniego. L’amministrazione destinataria dell’istanza è sempre onerata del bilanciamento tra l’interesse del richiedente e quello del terzo, e deve individuare e motivare quello prevalente ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990. Il diniego che si limiti ad aderire all’opposizione della controinteressata, senza valutazione autonoma, è illegittimo. L’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 garantisce l’accesso a chi dimostri che la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, anche in presenza di dati sensibili e giudiziari, nei limiti dello stretto indispensabile. Il difetto di mandato in capo al difensore istante non è rilevabile d’ufficio se l’amministrazione abbia riscontrato l’istanza senza contestarlo: essa deve attivare il contraddittorio e assegnare un termine per la regolarizzazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato una segnalazione all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, dalla quale era scaturito un procedimento disciplinare nei confronti di una docente. Con successiva istanza, a mezzo del proprio difensore, la segnalante aveva chiesto l’accesso agli atti di quel procedimento.

L’Azienda aveva negato l’ostensione, aderendo all’opposizione della controinteressata. La ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso. L’Azienda si è costituita deducendo l’infondatezza del ricorso; la controinteressata, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’interesse della ricorrente. Ella è persona offesa nel procedimento penale pendente per il reato di cui all’art. 610 cod. pen. e ha quindi un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti richiesti. L’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 impone di garantire l’accesso a chi ne abbia necessità per difendere i propri interessi giuridici, anche quando i documenti contengano dati sensibili e giudiziari, nei limiti dello stretto indispensabile.

Su questa base il TAR esclude che l’amministrazione possa fondare il diniego sulla mancanza del consenso del controinteressato. La normativa in materia non rende i terzi arbitri delle richieste che li riguardino: il potere di valutare la fondatezza dell’istanza resta in capo all’amministrazione, anche in contrasto con l’opposizione manifestata. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 281 del 2015, TAR Lazio n. 2652 del 2021 e TAR Calabria n. 1613 del 2019, secondo cui l’opposizione del controinteressato non è causa autonoma di diniego e impone la comparazione dei contrapposti interessi.

Nel caso concreto l’Azienda si è limitata ad aderire all’opposizione della controinteressata, senza alcun bilanciamento con l’interesse qualificato della ricorrente: ciò rende il diniego illegittimo. Il Collegio esclude altresì che l’istanza sia stata formulata in modo generico, avendo il difensore precisato l’interesse alla conoscenza dei documenti ai fini della strategia difensiva nel procedimento penale.

Quanto all’assenza di un mandato ad hoc allegato all’istanza, il TAR la ritiene irrilevante: l’amministrazione ha riscontrato la richiesta senza contestare la carenza di potere rappresentativo. Richiamando TAR Napoli n. 3206 del 2022 e TAR Catanzaro n. 1186 del 2022, il Collegio ricorda che, in caso di dubbio sui poteri del presentatore, l’amministrazione non può restare inerte ma deve chiedere la giustificazione del potere e fissare un termine, potendo dichiarare l’istanza inammissibile solo se la procura non sia esibita.

Il ricorso è dunque accolto. Il TAR accerta il diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, ordina all’Azienda di consentirne la visione e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e condanna l’Azienda alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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