Acquisizione sanante è facoltà e non obbligo se l’amministrazione opta per restituzione (Cons. Stato n. 4061 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di occupazione illegittima di un immobile da parte della pubblica amministrazione, questa è tenuta a far cessare l’illecito e può scegliere tra la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, e l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis t.u. espropri, ferma restando la possibilità di cessione volontaria. L’acquisizione costituisce mera facoltà rimessa alla discrezionalità amministrativa, salvo che si sia formato un giudicato di condanna alla restituzione. La restituzione assume carattere prioritario rispetto all’acquisizione autoritativa. Una volta che l’amministrazione abbia optato per la restituzione, non può pretendersi che la stessa adotti il provvedimento acquisitivo.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni edificabili siti nell’area di Punta Perotti, ha impugnato la delibera consiliare con cui il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di un parco costiero, recante la previsione di un vincolo preordinato all’esproprio sui fondi. I terreni erano stati oggetto di confisca, poi dichiarata illegittima dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e restituiti in forza di ordinanza del giudice dell’esecuzione. Secondo la tesi attorea, il Comune avrebbe dovuto ricorrere al procedimento espropriativo speciale dell’art. 42-bis t.u. espropri, e non a quello ordinario, poiché aveva occupato illegittimamente le aree realizzandovi un parco pubblico, riconoscendo così un’indennità inferiore a quella calcolata sul valore venale al momento dell’occupazione.
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, escludendo l’applicabilità dell’acquisizione sanante per difetto di un’attuale destinazione del bene a scopi di interesse pubblico e rilevando che il Comune si era reso disponibile alla consegna con offerta per intimazione. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame. In via preliminare, la Sezione rileva che l’utilizzazione dei terreni è avvenuta al di fuori dell’esercizio di un potere pubblicistico riconducibile all’ambito espropriativo, essendo conseguenza di un provvedimento sanzionatorio dell’autorità giurisdizionale poi revocato. Da ciò deriva l’esclusione della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e l’inconferenza del richiamo all’Ad. plen. n. 5 del 2020: la vicenda restitutoria appartiene al giudice ordinario.
Nel merito, i motivi sono trattati congiuntamente perché tutti fondati sull’assunto che l’amministrazione dovesse necessariamente ricorrere al procedimento speciale. La Corte richiama l’Ad. plen. n. 2 del 2016: l’adozione del provvedimento acquisitivo è una facoltà discrezionale, salvo il caso di giudicato che imponga la restituzione. La Corte cost. n. 71 del 2015 conferma che l’acquisizione è legittima solo quando siano state escluse, all’esito di un’effettiva comparazione, altre opzioni e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, che rappresenta la «prima» tra le alternative.
Sul piano sistematico, la Sezione qualifica l’obbligo di far cessare l’illecito come obbligazione facoltativa e non alternativa: è dovuta la restituzione, ma il debitore può liberarsi mediante una diversa modalità satisfattiva, rappresentata dal meccanismo dell’art. 42-bis. Richiama sul punto la propria recente pronuncia Sez. IV n. 9438 del 2025.
Poiché il Comune ha optato per la restituzione — come confermato dall’offerta per intimazione e dall’effettiva riconsegna ad altro soggetto — non può pretendersi l’adozione del provvedimento acquisitivo. Le questioni relative alla rimessione in pristino, alla mora del creditore e alla quantificazione dell’indennizzo spettano al giudice ordinario. Manca inoltre un nesso causale tra l’utilizzazione dei beni e l’avvio del procedimento espropriativo, autonomo esercizio della discrezionalità pianificatoria. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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