Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 4062 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta adozione di un provvedimento che innova l’assetto degli atti impugnati determina la carenza di interesse alla decisione dell’appello e ne impone la declaratoria di improcedibilità. La relativa declaratoria consegue alla dichiarazione con cui la parte appellante riconosca il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia. La compensazione delle spese del grado è giustificata quando la condotta processuale delle parti e l’evoluzione dell’azione amministrativa rendano la soccombenza non riconducibile a un’unica parte. Il principio opera sul piano processuale e presuppone l’accertata incidenza del nuovo atto sull’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Lazio la deliberazione della Giunta comunale con cui un Comune ha dettato l’atto di indirizzo per l’attuazione di un Piano di Lottizzazione d’ufficio, invitando i proprietari delle aree ricomprese a costituirsi in Consorzio secondo lo schema approvato.
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. I ricorrenti hanno proposto appello. Nel corso del giudizio, con deliberazione consiliare del 25 giugno 2025, il Comune ha approvato, modificato e integrato gli allegati del piano, innovandone l’assetto attuativo. Su tale nuovo atto gli appellanti hanno proposto autonomo ricorso davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Comune ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che gli stessi appellanti avevano affermato, nell’ambito del nuovo giudizio, che la deliberazione consiliare del 2025 aveva modificato l’assetto attuativo del piano definito con gli atti già impugnati.
Gli appellanti, con memoria, hanno dichiarato di condividere la prospettazione secondo cui, a seguito della nuova deliberazione, era venuto meno l’interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati. Hanno tuttavia insistito nella compensazione delle spese del doppio grado, invocando la necessità di stigmatizzare il comportamento dell’amministrazione.
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il percorso argomentativo si fonda sul rilievo che l’interesse alla decisione del gravame è venuto meno per effetto dell’innovazione dell’assetto amministrativo e della conseguente traslazione dell’interesse degli appellanti sul nuovo provvedimento.
Quanto alle spese, il Consiglio di Stato le ha compensate limitatamente al grado di appello. La pronuncia ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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