Ottemperanza al giudicato sul beneficio docenti con commissario ad acta (TAR Marche n. 645 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto a un beneficio economico impone all’Amministrazione l’esecuzione integrale del titolo, senza che la costituzione formale in giudizio valga a contestare la spettanza della pretesa. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, il creditore può investire direttamente il Commissario ad acta nominato in via preventiva, il quale provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. L’inerzia serbata al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle relative somme per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. La sentenza, depositata in data 21/12/2024 e notificata in data 27/12/2024, non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Ritenendo che il titolo non fosse stato eseguito, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie alla pretesa. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità dell’azione, rilevando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso per ottemperanza.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la parte pubblica, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso è stato quindi accolto e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza dopo la scadenza del termine, provvedendo poi entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, con facoltà di adottare ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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