Daspo calcistico: necessaria l’elevata attendibilità dell’ascrivibilità della condotta (TAR Calabria n. 1516 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ha natura di misura amministrativa di prevenzione fondata su una fattispecie di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. La sua motivazione risponde alla logica del più probabile che non e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. Il giudice verifica se la comparazione delle immagini e degli altri elementi raccolti consenta di ascrivere con elevata attendibilità la condotta contestata al destinatario del provvedimento. Ove tale prognosi non sia configurabile, il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Cosenza gli ha imposto il divieto di accesso, per la durata di un anno, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche su tutto il territorio nazionale. Alla base della misura vi sono due circostanze: l’ingresso nello stadio attraverso un varco supplementare, con lettura del tagliando a lui intestato, e soprattutto il fatto che, secondo l’amministrazione, sarebbe stato ripreso dalle telecamere della Polizia Scientifica mentre raccoglieva da terra un fumogeno proveniente dal settore ospiti e lo rilanciava verso i tifosi avversari. L’identificazione sarebbe avvenuta comparando le immagini interne all’impianto con la fotografia della patente di guida.
Per tali fatti il ricorrente è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 6-bis legge n. 401/1989. Egli deduce l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere e per erronea valutazione dei fatti, sostenendo, all’esito dell’accesso agli atti, che il soggetto ripreso non sarebbe lui ma altro individuo non compiutamente identificato. L’amministrazione resiste e confuta le deduzioni. Con ordinanza cautelare è stata disposta la celere trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del d.a.spo. come misura di prevenzione incentrata su una fattispecie di pericolo. Ne deriva che la motivazione non deve attestarsi allo standard probatorio del processo penale, ma a quello proprio delle misure amministrative di prevenzione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, in particolare TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 2996, secondo cui la motivazione del provvedimento si fonda sulla logica del più probabile che non. Non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a elevata attendibilità.
Applicando tale criterio, il Tribunale procede al raffronto tra le immagini dell’esponente e quelle del soggetto ripreso mentre lancia il fumogeno. Emergono ictu oculi plurimi elementi di diversità: l’attaccatura dei capelli, arretrata con stempiatura profonda nel ricorrente; la distinta morfologia delle orecchie; il colore dei jeans, più chiaro in quelli indossati dal deducente; la sciarpa portata in vita dal soggetto ripreso; il logo diverso presente sulla felpa.
Tali elementi non sono confutati dall’amministrazione resistente. Il Collegio ne trae la conseguenza che non è configurabile la prognosi di elevata attendibilità dell’ascrivibilità al ricorrente della condotta contestata, necessaria per adottare il provvedimento.
Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento delle residue censure e annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.