Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1891 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il commissario, individuato in un dipendente pubblico, opera nell’ambito dei compiti istituzionali, con la conseguenza che il suo compenso è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014, soggetti a dimidiazione e ridotti in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione. Il giudice trasmette infine il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Cuneo, Sezione lavoro, con cui l’Amministrazione era stata condannata al pagamento delle somme liquidate a titolo di “carta docente” per l’anno scolastico 2024/2025, nella misura complessiva di € 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724/1994.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare i presupposti del rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato. Il Collegio ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. Il Collegio le riduce in ragione della marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale in ordine all’esecuzione dei titoli della specie sull’intero territorio nazionale. Provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario, restando ferma la refusione del contributo unificato. Dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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