Variante al PGT e prescrizioni del PTCP sulla rete ecologica (Cons. Stato n. 5473 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di approvazione della variante al piano di governo del territorio il Comune è tenuto a recepire le prescrizioni con cui la Provincia, nell’esercizio della valutazione di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento provinciale, abbia qualificato un’area come appartenente alla rete ecologica provinciale. L’inserimento nel tessuto urbano consolidato di un ambito che le risultanze istruttorie dimostrano essere esterno al centro abitato non è sorretto da idonea motivazione e contrasta con le prescrizioni del PTCP e con l’art. 13, comma 7, della L.R. Lombardia n. 12/2005. La circostanza che l’intervento sia riconducibile a un’opera inserita tra le infrastrutture strategiche della legge obiettivo deve essere provata mediante la documentazione del progetto approvato, non essendo sufficienti i soli richiami alle delibere di programmazione. L’autorizzazione rilasciata dal soggetto proprietario della strada non incide sulle valutazioni urbanistiche di competenza comunale.
Il Fatto
Il Comune ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della L.R. Lombardia n. 12/2005, una variante al piano di governo del territorio che ampliava la fascia di rispetto stradale lungo la strada statale del Lago di Como e dello Spluga. La variante non si uniformava alle prescrizioni che la Provincia aveva impartito, con provvedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP, su tre ambiti ricadenti nella rete ecologica provinciale.
La Provincia ha impugnato la variante e il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, annullando le previsioni contestate. La società appellante, che aveva ottenuto il permesso di costruire per un’area di servizio nella fascia ampliata, ha proposto appello deducendo che la variante si limitava a recepire un progetto inserito tra le infrastrutture strategiche della legge obiettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado con motivazione parzialmente aggiuntiva, muovendo dall’unico motivo articolato dall’appellante.
Anzitutto i giudici rilevano che, anche volendo ammettere l’ammissibilità della documentazione prodotta in secondo grado, essa non dimostra la necessità dell’ampliamento della fascia di rispetto per le esigenze del progetto infrastrutturale, né tanto meno che l’impianto di carburanti e la relativa area attrezzata rientrino nel progetto approvato come opera strategica. Le delibere di programmazione descrivono gli interventi in modo generico, non menzionano specificamente l’area di servizio e non recano copia del progetto approvato.
Il Collegio aggiunge che, anche a voler ritenere non vincolanti le prescrizioni del PTCP, la previsione della variante resta comunque immotivata a fronte delle plurime determinazioni negative assunte dalla Provincia e dalla Regione, già manifestatesi nel corso della VAS. La variante, inoltre, individua una fascia di rispetto che non segue il criterio geometrico della distanza dal margine stradale, estendendosi ben oltre la misura prevista per la viabilità interessata e facendo coincidere la propria estensione con tutta l’area interessata da un progetto di area di servizio, struttura ricettiva e minimarket.
Infine, le fotografie aeree acquisite in atti dimostrano che l’area oggetto di modifica è completamente esterna al centro abitato e non possiede i caratteri del tessuto urbano consolidato. Ne consegue che l’area rientra nella rete ecologica provinciale, ove le prescrizioni del PTCP sono vincolanti. La Corte conferma quindi il rigetto, compensando le spese del grado per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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