Sospensione e revoca dovute per aiuti di Stato non notificati (Cons. Stato n. 1659 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I contributi riconosciuti nell’ambito del programma di razionalizzazione delle fonderie di ghisa e acciaio costituiscono aiuto di Stato soggetto a preventiva notifica alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, TFUE. In difetto di autorizzazione, l’autorità nazionale è tenuta a sospendere, e se del caso a recuperare, l’aiuto illegittimamente concesso, anche di propria iniziativa. Ne consegue che i principi in materia di autotutela amministrativa — comunicazione di avvio, obbligo di motivazione, tutela dell’affidamento, termine ragionevole — recedono di fronte alla natura imperativa dell’obbligo europeo, con eventuale disapplicazione delle norme nazionali che legittimino l’erogazione. La qualificazione come aiuto richiede la comparazione del contributo con il valore ottenibile dalla dismissione e vendita dei componenti, non con il valore dell’impianto ancora funzionante.

Il Fatto

Una fonderia operante nel settore della ghisa accedeva al programma di razionalizzazione previsto dall’art. 12 legge n. 273/2002 e dal d.m. n. 73/2004, ottenendo nel 2007 la determinazione definitiva di un contributo di oltre un milione di euro, subordinato alla distruzione degli impianti e alla cancellazione dal registro delle imprese. Dopo lo smantellamento e l’estinzione della società, il Ministero sospendeva l’erogazione per i profili di criticità emersi nella notifica della misura alla Commissione europea e autorizzava il pagamento nei soli limiti del de minimis.

I soci superstiti impugnavano la determinazione, deducendo l’illegittimità dell’autotutela e l’assenza della natura di aiuto di Stato. Il TAR Marche respingeva la domanda di annullamento e declinava la giurisdizione sulle domande di condanna e risarcitorie. Proponevano appello la società e i soci, contestando tanto il rigetto quanto le statuizioni di difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, rilevando l’ambiguità del provvedimento ministeriale. Questo non dispone né dà atto di una revoca della parte eccedente i duecentomila euro, ma il lungo tempo trascorso e la definitività dell’erogazione una tantum lasciano intendere una revoca implicita fondata sulla mancata notifica. Qualificato l’atto in termini di autotutela, il Consiglio di Stato rileva però che i relativi principi risultano recessivi quando si tratti di sospendere aiuti illegali.

La CGUE, con la sentenza del 13 marzo 2025 sulle cause riunite, ha confermato che il programma attribuisce un vantaggio selettivo idoneo a incidere sugli scambi in un settore aperto alla concorrenza e caratterizzato da sovrapproduzione. Sulla scorta di tale pronuncia e della successiva giurisprudenza europea richiamata, il Collegio afferma che l’autorità nazionale deve recuperare l’aiuto illegale anche di propria iniziativa, senza attendere l’ordine della Commissione.

Il Collegio compie quindi la verifica rimessa al giudice del rinvio. La comparazione va effettuata tra il contributo e il valore ricavabile dalla dismissione e dalla vendita dei singoli componenti o del rottame, al netto dei costi di smantellamento, non già rispetto al valore dell’impianto in funzione. L’appellante non ha offerto prova contraria. Il valore contabile residuo dei beni risultava inferiore al contributo riconosciuto, e la ricollocazione dei macchinari in un settore in sovraccapacità era ipotesi improbabile. Anche la qualità di impresa del beneficiario è confermata.

Il secondo e il terzo motivo sono fondati in punto di giurisdizione. L’art. 133, comma 1, lett. a.1) c.p.a. devolve al giudice amministrativo le controversie sul danno da ritardo. La lett. z-sexies) della stessa norma attrae la domanda di pagamento della differenza, vertendosi in materia di aiuti illegali. Quanto al danno da lesione dell’affidamento, il Collegio richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 26080 del 2025 e afferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente annullamento con rinvio al primo giudice. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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