Difetto di colpa grave nella percezione di aiuti FEAGA dopo risoluzione di vendita con patto di riservato dominio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 180 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per indebita percezione di contributi comunitari, la sola pubblicazione della sentenza di risoluzione contrattuale non è sufficiente a integrare l’elemento soggettivo della colpa grave, ove il soggetto abbia continuato a detenere materialmente il fondo e non abbia avuto effettiva conoscenza della pronuncia, non notificata e tardivamente trascritta. Il giudice contabile, pur nella piena autonomia del giudizio rispetto a quello penale, deve valutare gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza assolutoria del giudice penale quando riguardano la medesima vicenda storica e siano sorretti da articolata motivazione, senza attribuirvi efficacia vincolante ma apprezzandone il valore dimostrativo. La mancata prova della macroscopica violazione dei doveri di diligenza comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di un’impresa individuale esercente attività agricola, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale in favore dell’AGEA per l’indebita percezione di contributi FEAGA relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020. L’azione si fondava sulla risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio pronunciata dal Tribunale ordinario, assumendo che, nonostante tale pronuncia, il soggetto avesse continuato a dichiarare nelle domande uniche di pagamento la disponibilità dei terreni.
La Sezione territoriale accoglieva la domanda, condannando il prevenuto al pagamento di euro 64.725,89 oltre accessori. Avverso tale decisione proponeva appello il soccombente, deducendo l’erroneità della ricostruzione dell’elemento soggettivo e invocando, tra l’altro, la circostanza della successiva assoluzione definitiva nel processo penale per il medesimo fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il gravame valorizzando, quale ragione più liquida della decisione, il difetto dell’elemento soggettivo. I giudici d’appello ricordano che il giudizio contabile conserva piena autonomia rispetto al processo penale, ma precisano che tale autonomia non implica che il giudice contabile debba ignorare gli accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale: il principio del libero convincimento impone di valutare tutti gli elementi probatori acquisiti, ivi compresi gli accertamenti del giudice penale sulla medesima vicenda storica.
Nel caso di specie, la sentenza assolutoria assume rilievo probatorio di particolare intensità perché non si limita ad affermare il mancato superamento della soglia del ragionevole dubbio, ma ricostruisce positivamente l’intera vicenda, pervenendo alla conclusione che l’appellante continuasse legittimamente a detenere il fondo e potesse ragionevolmente ritenersi ancora legittimato alla presentazione delle domande di aiuto. L’accertamento penale investe direttamente il nucleo fattuale su cui la Procura regionale aveva costruito l’imputazione di responsabilità.
La Corte censura la sentenza di primo grado per aver sostanzialmente fatto coincidere la pubblicazione della sentenza civile con la conoscenza del suo contenuto, traendone la conseguenza che ogni successiva domanda dovesse considerarsi fraudolenta o gravemente colposa. Una simile conclusione non è condivisibile, dovendosi invece verificare se il soggetto abbia agito con quella macroscopica violazione dei doveri di diligenza che costituisce il nucleo della colpa grave.
Depongono per l’esclusione della colpa grave una pluralità di elementi convergenti: la domanda relativa all’annualità 2018 era stata presentata anteriormente alla pubblicazione della sentenza; per le annualità successive, decisivo è che la sentenza civile non sia mai stata notificata e che la trascrizione sia intervenuta solo a distanza di molti anni; l’ISMEA aveva inoltre consentito la prosecuzione dell’attività agricola sino al novembre 2023, consolidando nell’interessato il convincimento della persistenza della propria posizione giuridica.
In definitiva, la convergenza di tali elementi rende non raggiunta la prova anche della colpa grave, deponendo il materiale istruttorio nel senso che l’appellante abbia operato nella ragionevole convinzione di possedere i requisiti per la percezione degli aiuti. La sentenza è integralmente riformata, con rigetto della domanda e condanna dell’AGEA al rimborso delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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