Acquisto di immobile abusivo e sanzione: serve la notifica al nuovo proprietario (TAR Sicilia n. 1280 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001, e la correlata sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, hanno natura afflittiva e presuppongono un elemento soggettivo almeno colposo del proprietario che le subisce. Ne consegue che tali effetti non possono essere applicati in danno dell’acquirente non responsabile dell’abuso, al quale l’ordinanza di demolizione non sia stata regolarmente notificata: in assenza di conoscenza legale dell’ingiunzione, il comportamento di inerzia non è rimproverabile e non può fondare alcun effetto sanzionatorio. La mancata impugnazione dell’ordine di demolizione da parte del soggetto allora legittimato consolida i relativi effetti e rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso l’accertamento di inottemperanza che non investano vizi propri dell’atto successivo.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria dal 2022 di un fabbricato nel Comune di Valdina, ricevuto in donazione dal padre. Con ordinanza n. 2 del 12.02.2019, notificata all’allora proprietario, l’amministrazione aveva contestato l’ampliamento e la chiusura di una preesistente tettoia realizzata senza titolo abilitativo, ordinandone la demolizione. Accertata la mancata esecuzione, con ordinanza n. 1 del 25.10.2023, notificata alla ricorrente quale attuale proprietaria e al dante causa quale ex proprietario ed esecutore dell’abuso, il Comune disponeva l’acquisizione della tettoia-veranda e dell’area pertinenziale, la trascrizione, l’immissione in possesso e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 2.000,00, ingiungendone il pagamento in solido all’attuale proprietaria.

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 2023 e, con essa, l’ordine di demolizione del 2019, il verbale di inottemperanza e gli atti presupposti, deducendo la preesistenza del titolo abilitativo, la propria estraneità all’abuso e l’illegittimità dell’acquisizione e della sanzione. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità dell’impugnativa dell’ordinanza del 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di irricevibilità e la ritiene fondata. L’ordinanza di demolizione del 2019, ritualmente notificata al dante causa, è rimasta inoppugnata, con conseguente consolidamento dei relativi effetti. Il preteso diritto della ricorrente ad essere rimessa in termini non trova fondamento giuridico, tanto più che all’epoca ella non era proprietaria né responsabile dell’abuso.

Da ciò deriva l’inammissibilità per difetto di interesse delle doglianze avverso l’accertamento di inottemperanza e l’acquisizione, ove non dirette a contestare vizi propri di tale atto. Rispetto a tali profili la determina di acquisizione non presenta lesività autonoma, essendosi la lesione già prodotta con l’ordine ormai consolidato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 5872 del 2024, Cons. Stato, sez. VI, n. 755 del 2023 e TAR Sicilia – Catania, sez. II, n. 1837 del 2022, confermata da C.G.A. n. 199 del 2025.

Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo, con i quali si contesta la non imputabilità dell’illecito omissivo e la mancanza dei presupposti per l’acquisizione e per la sanzione pecuniaria a titolo di obbligato in solido. La Sezione, in fattispecie analoga, ha affermato che per l’applicazione della sanzione amministrativa privativa della proprietà, avente natura afflittiva come la correlata sanzione pecuniaria, occorre un elemento soggettivo almeno colposo del proprietario che la subisce (sent. n. 31/2025).

Il proprietario non destinatario del provvedimento di demolizione non può, in ossequio a un elementare criterio di esigibilità, subire le conseguenze ablatorie della mancata ottemperanza a un ordine mai pervenuto nella sua sfera di legale conoscenza. L’art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001 presuppone infatti l’intervenuta conoscenza dell’ingiunzione da parte del destinatario: senza di essa all’inerzia non può ricollegarsi alcun effetto sanzionatorio, non essendo la condotta rimproverabile. In tal senso il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2898 del 2023 e i TAR Lazio n. 4149 del 2025 e n. 9460 del 2024, il TAR Campania – Napoli n. 1692 del 2025 e il TAR Sicilia – Palermo n. 2735 del 2024.

La notifica dell’ordine di demolizione all’odierna ricorrente non incide sulla legittimità dell’ordine, ma è condizione necessaria per l’operatività dell’effetto acquisitivo e per l’irrogazione della sanzione pecuniaria in solido. Il ricorso è quindi in parte irricevibile e per il resto accolto, con annullamento dell’ordinanza n. 1/2023, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di rinnovare l’ordine di demolizione nei confronti dell’attuale proprietaria, al solo fine di consentirne la spontanea esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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