Condono e vincolo paesaggistico: sanabili solo gli interventi senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 1278 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico relativo, il terzo condono edilizio non consente la sanatoria degli interventi che comportino creazione di nuova volumetria o di nuova superficie utile, essendo sanabili i soli illeciti di minore rilevanza. Il parere della Soprintendenza è dovuto unicamente per gli abusi astrattamente sanabili e, in difetto dei presupposti di legge, assume carattere vincolato. Il procedimento di condono si conclude con provvedimento del Comune, cui spetta in via esclusiva l’adozione dei successivi provvedimenti repressivi e dell’ordine di demolizione, non potendo la Soprintendenza ingiungere il ripristino dello stato dei luoghi. Il lungo tempo trascorso dall’istanza non ingenera alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, né la natura vincolata dell’atto consente di configurare disparità di trattamento o obblighi partecipativi.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato nell’isola di Filicudi, presentavano istanza di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 per taluni abusi consistenti nella trasformazione di un comodo rurale in vano abitativo, nell’ampliamento del corpo di fabbrica con un vano adibito a cucina e nella realizzazione di un terrazzo coperto.

La Soprintendenza di Messina rigettava la richiesta di parere e ingiungeva la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Avverso tale atto gli interessati proponevano ricorso gerarchico, rimasto privo di determinazione espressa, e quindi ricorso giurisdizionale, deducendo plurimi vizi, tra cui il difetto di motivazione, l’omessa partecipazione procedimentale, la formazione del silenzio assenso e l’incompetenza dell’organo di tutela all’adozione dell’ordine di ripristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha caducato la normativa regionale di interpretazione autentica, riaffermando la riserva statale in materia di tutela dell’ambiente. Ne deriva che il condono in Sicilia resta disciplinato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, il quale richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003. La norma statale esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesistici qualora non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; pertanto, in area vincolata sono sanabili i soli interventi che non comportino nuovi volumi o superfici.

Nel caso concreto il fabbricato era già vincolato all’epoca di realizzazione dei manufatti e l’intervento non rientrava tra quelli di minore rilevanza, essendo presenti opere ascritte alle tipologie 1, 2 e 3. L’ampliamento con creazione di nuova volumetria precludeva quindi ogni sanatoria. Il Collegio ribadisce che, in ambito paesaggistico, rileva qualsiasi nuovo volume, senza distinzione tra volumi tecnici e ordinari, interrati o fuori terra, e che la nozione di superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, avuto riguardo all’impatto sull’assetto vincolato del territorio.

Il difetto di motivazione è respinto: il richiamo per relationem alla circolare dipartimentale soddisfa l’art. 3 della legge n. 241/1990, individuando in modo chiaro l’atto richiamato. Quanto all’affidamento, il tempo trascorso non legittima una situazione contra ius. Il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili e, in difetto dei presupposti, è vincolato.

Neppure sussiste la dedotta disparità di trattamento, configurabile solo in presenza di situazioni identiche e nell’esercizio di poteri discrezionali, né è invocabile il silenzio assenso, non applicabile all’ipotesi di condono. Quanto al preavviso di diniego, il carattere vincolato dell’atto rende superfluo l’apporto partecipativo, operando l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Risulta invece fondata la censura sull’incompetenza della Soprintendenza ad adottare provvedimenti ripristinatori. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spetta l’adozione dell’ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; l’autorità preposta al vincolo esprime il proprio avviso vincolante, ma non può definire il procedimento né ingiungere la riduzione in pristino. Il ricorso è quindi accolto nei soli limiti dell’annullamento dell’ordine di ripristino, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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