Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 132 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna del giudice del lavoro, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione che non abbia eseguito il titolo, neppure in parte, è dichiarata inottemperante. Al fine di assicurare la satisfattività della tutela il giudice amministrativo assegna un nuovo termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. La penalità di mora può essere negata quando, valutati il tempo trascorso e l’entità delle somme, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico della “carta docenti” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per cinque annualità, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte a favore del procuratore antistatario.
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al titolo, deducendo di non aver ricevuto alcun pagamento. Il Ministero si è costituito in giudizio senza formulare deduzioni in ordine all’andamento della procedura esecutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal giudice del lavoro, poiché rispetto ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita la relativa azione, come chiarito dal difensore stesso con apposita memoria processuale.
Nel merito il Tribunale ha verificato il presupposto temporale dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni: rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte hanno palesato l’assenza di pagamenti, anche parziali.
La resistente, costituita, non ha contestato il credito nel suo an né nel quantum, né ha fornito indicazioni sulla procedura. Su queste premesse il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione, inviando poi una relazione sugli adempimenti. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Ha inoltre escluso la penalità di mora richiesta dal ricorrente, ritenendola manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato e dell’entità delle somme pretese. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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