Responsabilità erariale amministratori società in house e riduzione danno per responsabilità diffusa (Corte dei Conti Sez. I App. n. 136 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra la giurisdizione della Corte dei conti l’azione di responsabilità per il danno cagionato al patrimonio di una società in house, quale articolazione dell’ente pubblico socio, essendo il pregiudizio riferibile in ultimo al patrimonio dell’ente medesimo. Il requisito del controllo analogo non richiede una soggezione gerarchica identica a quella esercitata sugli uffici interni, ma un’influenza determinante sulle scelte strategiche e sulle decisioni fondamentali, desumibile dallo statuto vigente al momento della condotta. Il danno erariale si concretizza quando la restituzione delle somme erogate diviene impossibile, coincidendo con il fallimento della società mutuataria. Nella quantificazione deve tenersi conto anche delle condotte omissive degli organi di controllo non evocati in giudizio, con riduzione della quota addebitabile.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal cd. interscambio finanziario deliberato nel giugno 2010 dall’assemblea di una società in house del Comune, costituita per scissione, che consentì l’utilizzo delle disponibilità finanziarie della società sana a favore di altra società partecipata, strutturalmente in perdita e destinata al fallimento. Il conseguente depauperamento della società mutuante e la successiva ricapitalizzazione da parte del socio pubblico hanno determinato l’avvio del giudizio contabile.
La Procura regionale ha citato in giudizio gli amministratori delle due società, il sindaco e l’assessore al bilancio. Il giudice di prime cure ha accolto la domanda, condannando gli appellanti a titolo di dolo in solido, e uno di essi in via sussidiaria a titolo di colpa grave. Avverso la decisione hanno proposto appello principale e incidentale, lamentando il difetto di giurisdizione, la prescrizione del credito, l’insussistenza dell’elemento soggettivo e la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la giurisdizione contabile. Le censure sulla violazione dei limiti esterni non sono fondate: l’accertamento riguarda l’utilizzo non conforme a legge delle risorse di una società in house, con pregiudizio riferibile al bilancio comunale. La Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2013 e ribadisce i tre requisiti della società in house — capitale integralmente pubblico, attività prevalente in favore dell’ente, controllo analogo — che devono coesistere alla data della condotta.
Il requisito del controllo analogo non va inteso come potere gerarchico identico a quello sugli uffici: rilevano l’influenza determinante sulle linee strategiche e sulle decisioni fondamentali. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 14236 del 2020 e n. 567 del 2024. Il giudice contabile può verificare la compatibilità delle scelte discrezionali con i precetti normativi, nel caso violati per l’assenza del previo indirizzo consiliare e per il divieto di soccorso finanziario.
Quanto alla prescrizione, il Collegio condivide la sentenza impugnata: il danno diviene concreto e attuale solo quando la restituzione si rivela impossibile, cioè con il fallimento della mutuataria; il credito, di natura chirografaria, resta irrecuperabile. Non rilevano né i singoli versamenti, né le successive relazioni interne. Le lettere di costituzione in mora del 2016 hanno efficacia interruttiva, estesa ai condebitori solidali ai sensi dell’art. 1310 c.c. L’azione di indebito oggettivo non muterebbe l’oggetto, esponendo al medesimo rischio.
Nel merito, il Collegio conferma la violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010, nonché l’estraneità dell’erogazione di credito all’oggetto sociale. Quanto all’elemento soggettivo, la Corte esclude l’applicabilità retroattiva dell’art. 21 del d.l. n. 76/2020, norma di carattere sostanziale, e configura il dolo eventuale come accettazione del rischio dell’evento dannoso, desumibile da indicatori significativi. Per il subentrante è ravvisata la colpa grave.
Sulla quantificazione, il Collegio conferma l’importo complessivo del danno, ma ne riduce la quota addebitabile del 20%, rilevando il contributo causale delle condotte omissive degli organi di controllo e del vertice burocratico non evocati in giudizio. Restano fermi gli addebiti a titolo di dolo in solido e, in via sussidiaria, a titolo di colpa grave. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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