Ripartizione addizionale diritti imbarco ai Comuni tra risparmio di spesa e affidamento (Cons. Stato n. 9556 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 617, della legge n. 244 del 2007 ha modificato la disciplina di ripartizione del fondo costituito dall’addizionale comunale sui diritti di imbarco, superando il criterio automatico fissato dall’art. 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003 e parametrando l’utilizzazione dei fondi all’andamento delle entrate, in vista di un risparmio annuo in termini di indebitamento. L’assegnazione ai Comuni aeroportuali non consegue più alla sola riscossione dell’addizionale, ma al decreto ministeriale di liquidazione, che assume natura costitutiva del diritto. Per le annualità anteriori all’entrata in vigore della legge finanziaria del 2008, invece, gli importi restano dovuti secondo i criteri della legge n. 350 del 2003. Nel processo amministrativo l’amministrazione resistente non può limitarsi a contestazioni generiche a fronte della documentazione di parte, vigendo il principio dispositivo con metodo acquisitivo. L’obbligazione di erogazione dell’addizionale non è periodica e soggiace alla prescrizione decennale.
Il Fatto
Diciassette Comuni ospitanti nel proprio territorio un sedime aeroportuale o con esso confinanti hanno agito per ottenere dallo Stato il pagamento delle quote loro spettanti a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco per il periodo 2005-2015. A fronte di un importo rivendicato di oltre 102 milioni di euro, i decreti liquidatori del Ministero dell’Interno avevano assegnato circa 35 milioni, con un mancato introito di oltre 66 milioni.
Il Tribunale di Roma ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Roma. Riassunta la causa dinanzi al TAR Lazio, i Comuni hanno visto respingere il ricorso sotto tre profili: prescrizione dell’annualità 2005, mancata prova del mancato rispetto dei criteri vincolanti per le annualità 2006 e 2007, natura non vincolante e non matematica dei criteri dettati dalla legge n. 244 del 2007 per il periodo 2008-2015. Di qui l’appello, con appello incidentale condizionato delle amministrazioni statali.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamenta l’incompletezza dell’istruttoria e la violazione dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ.. Il Collegio lo ritiene infondato: la sentenza dà atto dell’adempimento delle parti all’incombente istruttorio, esprimendo una valutazione di utilità della produzione, sia pure parziale, e il Ministero ha depositato le tabelle di riparto distinte per annualità. Nel processo amministrativo, del resto, gli argomenti di prova desunti dal comportamento delle parti operano solo se non contrastano con altri fatti di causa.
Il nucleo della decisione riguarda il regime introdotto dalla legge n. 244 del 2007. Il Collegio rileva che l’art. 2, comma 617 rimette l’utilizzazione dei fondi al Ministro competente, di concerto con il Ministero dell’economia, in considerazione dell’andamento delle entrate, con rideterminazione annuale della dotazione volta ad assicurare un risparmio di 300 milioni di euro in termini di indebitamento. Il meccanismo non è discrezionale, ma neppure automatico: si è interrotta la correlazione tra entrate da diritti di imbarco e redistribuzione ai Comuni. Le somme confluiscono in un contenitore più ampio, dal quale si realizza la redistribuzione tenendo conto di una pluralità di interessi. Da ciò la conseguenza che l’assegnazione avviene solo con il decreto ministeriale di liquidazione, cui va riconosciuta natura costitutiva del diritto.
Il terzo motivo è invece accolto. Per l’annualità 2005 la notificazione dell’atto di citazione è intervenuta prima dello spirare del termine prescrizionale, cosicché gli importi sono dovuti. Parimenti dovute sono le annualità 2006 e 2007, anteriori alla legge finanziaria del 2008: a fronte della documentazione attorea è mancata una contestazione specifica dello Stato, mentre il percorso motivazionale del primo giudice, sviluppato per relationem ad altro contenzioso e fondato su un principio dispositivo “puro”, non convince. Il processo impugnatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, richiamandosi Cons. Stato, V, n. 5786 del 2023.
L’appello incidentale è respinto. Non è tardiva l’azione di accertamento del diritto alla quota differenziale, non essendo contestati i decreti di liquidazione in quanto tali. Quanto alla prescrizione, difetta il presupposto della periodicità: le erogazioni conseguono a valutazioni autonome e rinnovate, non a un’obbligazione periodica e di durata, con applicazione dell’ordinaria prescrizione decennale (richiamata Cass., III, n. 802 del 1999). Appello principale accolto in parte, spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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