Ottemperanza al decreto di equa riparazione: notifica e termine dilatorio non necessari (TAR Calabria n. 1360 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, non sono più richiesti né la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ai fini dell’accoglimento è sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione debitrice. Il Commissario ad acta, nominato sin d’ora, può essere chiamato a corrispondere anche le spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in via di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro ai sensi dell’art. 3 l. n. 89/2001, recante condanna al pagamento di 2.700,00 euro, oltre interessi legali e spese processuali. Il titolo, munito di autorità di cosa giudicata e ritualmente notificato, non era stato eseguito dall’amministrazione.
Il Ministero della Giustizia, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR Calabria l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo azionato: il decreto della Corte d’appello ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione in atti, ed è stato notificato all’amministrazione. Su questa base il giudizio rientra nell’art. 112 cod. proc. amm. e seguenti.
Il passaggio centrale riguarda i presupposti dell’ottemperanza. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, afferma che per i decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001 non sono più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato n. 1423/2021. La specialità del procedimento di equa riparazione giustifica l’esclusione del regime ordinario dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Il Collegio verifica poi il presupposto sostanziale dell’inerzia: il creditore ha inviato la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’amministrazione non ha fornito prova contraria, gravando su di essa l’onere probatorio dell’avvenuto adempimento, secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento.
Quanto alle conseguenze, il TAR ordina l’esecuzione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, in caso di inutile decorso, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro 90 giorni dall’istanza di parte, senza compensi ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
Sul versante delle spese, liquidate in 552,00 euro secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, il Collegio estende l’operato del commissario anche alla loro refusione in caso di inerzia. La soluzione si fonda sulla pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale — evitando un secondo giudizio di ottemperanza — e sul buon andamento, richiamando per analogia gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2755 c.c. – Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2770 c.c. – Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2777 c.c. – Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata