Ottemperanza al giudicato e carta docente: termini, commissario e mora (TAR Campania n. 5696 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che condanna l’Amministrazione al riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente è accolto quando risultino la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il commissario ad acta va nominato per il caso di ulteriore inottemperanza; il suo munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Il compenso è determinato con successivo decreto collegiale e la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione. La penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscerle il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato in più anni scolastici.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Il Ministero non aveva però dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della somma per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996. Il ricorso è pertanto accolto.

Il TAR ordina all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Il termine di trenta giorni richiesto dalla ricorrente non viene quindi recepito.

Quanto all’ausiliario, il giudice precisa che il munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo non coincidente con il deposito della relazione ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario deposita esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Il Collegio dispone inoltre la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso. Resta onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario.

Le spese di lite, comprensive di atti successivi al decreto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, nella misura complessiva di € 800,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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