Borse-gioiello non sono oggetti preziosi, vietata la vendita sul Ponte Vecchio (Cons. Stato n. 9558 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le borse-gioiello costituiscono oggetti di fabbricazione mista nei quali la componente in cuoio rappresenta la parte essenziale del prodotto e i metalli preziosi un mero completamento ornamentale. Esse non rientrano nella nozione tecnico-giuridica di oggetti preziosi delineata dall’art. 1.1 dell’Allegato XI al d.P.R. n. 150/2002 e dall’art. 37 del medesimo d.P.R., che ammettono componenti non preziose solo per ragioni tecniche o ornamentali. Il divieto di commercio sul Ponte Vecchio posto dall’art. 8 del Regolamento UNESCO del Comune di Firenze trova fondamento nell’art. 52 d.lgs. n. 42/2004 e persegue la tutela del patrimonio culturale. Tale limite non contrasta con la Direttiva 2006/123/CE, poiché la liberalizzazione delle attività economiche non è assoluta e recede di fronte a finalità di interesse generale, nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza.
Il Fatto
Una società produttrice di borse-gioiello, nata dall’unione di un marchio orafo e di un marchio di pelletteria di pregio, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Firenze le ha vietato la vendita di tali prodotti sul Ponte Vecchio, in applicazione dell’art. 8 del Regolamento UNESCO. Il TAR Toscana ha rigettato il ricorso. La società ha proposto appello, lamentando l’errata qualificazione delle borse-gioiello come non riconducibili agli oggetti preziosi, l’interpretazione del Regolamento in contrasto con la Direttiva Bolkestein e il difetto di istruttoria e motivazione.
Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica del prodotto. La nozione di oggetto prezioso discende dall’art. 1.1 dell’Allegato XI al d.P.R. n. 150/2002, che ammette la presenza di parti non metalliche o in metallo comune solo se giustificate da ragioni tecniche o ornamentali. L’art. 37 del medesimo regolamento prevede poi gli oggetti di fabbricazione mista, precisando che l’elemento prezioso è “completato” con materiali diversi.
Nella borsa-gioiello il rapporto è invertito: la componente principale è la borsa in cuoio, arricchita da finiture preziose con funzione meramente ancillare. Si tratta di un bene di lusso, ma non di un oggetto prezioso in senso tecnico-giuridico. La conclusione è confermata dalla lettura dell’art. 37, che postula il completamento e non la sostituzione della parte essenziale.
Il Collegio esclude il contrasto con la Direttiva 2006/123/CE, richiamando l’indirizzo secondo cui la liberalizzazione non è assoluta e deve confrontarsi con il potere di pianificazione della pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3419 del 2019; Sez. V, n. 603 del 2017). I limiti al commercio restano legittimi se orientati a finalità di interesse generale e bilanciati secondo proporzionalità e ragionevolezza.
Il divieto persegue l’obiettivo di preservare una tradizione plurisecolare, risalente al Bando del Granduca Ferdinando I del 1593, e tutela un’area iscritta nella World Heritage List UNESCO. Nessun rilievo assume l’ammissione di altri generi (orologi, antiquariato, numismatica), che mutuano le medesime finalità storico-culturali.
Irrilevanti sono anche la classificazione operata da Confindustria Federorafi e il possesso della licenza ex art. 127 TULPS, che abilita al commercio di oggetti preziosi ma non alla vendita sul Ponte Vecchio di beni non sussumibili in tale categoria. L’appello è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.