Natura non provvedimentale dell’atto regionale sull’adeguamento antisismico (TAR Marche n. 154 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema sanzionatorio dettato dagli artt. 95 e ss. del d.P.R. n. 380/2001 si incentra sul giudizio penale, unica sede di accertamento delle violazioni della normativa antisismica. Alla Regione spetta l’esecuzione in danno del provvedimento del giudice penale, ai sensi dell’art. 99, oppure l’adozione della sanzione reale quando il reato sia estinto, ai sensi dell’art. 100, ma solo previa trasmissione della decisione penale ai sensi dell’art. 101. In difetto di tale decisione, l’atto con cui l’ufficio regionale constata la mancata presentazione del progetto di adeguamento ha natura interlocutoria, priva di efficacia lesiva autonoma e di valore provvedimentale, ed è pertanto inimpugnabile. Il proprietario, ancorché estraneo alla violazione, resta legittimato passivo degli oneri di conformazione, salva la rivalsa verso i responsabili.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di una villetta unifamiliare acquistata nel 2008 dalla società costruttrice, apprende da una perizia tecnica che il manufatto presenta difformità rispetto al progetto depositato presso il Genio Civile, con violazione della normativa antisismica. Segnala i fatti al Comune e al competente ufficio regionale, che avvia gli accertamenti, esegue sopralluogo e formula la segnalazione di reato alla Procura della Repubblica.

Dopo una perizia strutturale prodotta su iniziativa del proprietario, la Regione invita i destinatari e il proprietario a presentare il progetto di adeguamento sismico. A fronte dell’inerzia, il ricorrente diffida la Regione affinché adotti i provvedimenti sanzionatori verso la ditta costruttrice e il direttore dei lavori. La Regione riscontra che il progetto non è stato presentato e segnala la pericolosità dell’immobile al Comune, che dichiara l’inagibilità. Il proprietario impugna tale atto nella parte in cui non individua i controinteressati quali destinatari delle prescrizioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione della difesa regionale e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di natura provvedimentale dell’atto impugnato. La conclusione discende dalla lettura sistematica del Capo IV, Sezione III, del T.U. Edilizia, che delinea un sistema incentrato sul giudizio penale, come già rilevato dalla Corte costituzionale n. 101 del 2013.

L’art. 96 impone all’ufficio regionale di trasmettere il processo verbale all’autorità giudiziaria; l’art. 98, comma 3, attribuisce al giudice penale il potere di ordinare la demolizione o impartire le prescrizioni di conformazione; l’art. 99 disciplina l’esecuzione in danno a cura della Regione; l’art. 100 consente alla Regione di adottare la sanzione reale solo quando il reato sia estinto, presupponendo comunque l’accertamento tecnico del giudice penale. L’art. 101 chiude il sistema, prescrivendo la comunicazione della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo all’ufficio tecnico regionale.

Da qui la regola: in assenza di una decisione del giudice penale, l’ufficio regionale non può attivare la procedura dell’art. 100. Nella specie non risulta alcuna comunicazione dell’autorità giudiziaria, sicché l’atto impugnato non applica alcuna sanzione, ma si limita a constatare l’omessa presentazione del progetto di adeguamento. Esso costituisce, al più, atto meramente confermativo delle note precedenti, privo di autonoma lesività.

Il Collegio respinge la tesi del ricorrente secondo cui le note del 2018 avrebbero individuato i responsabili. La nota indirizzata alla Procura costituisce segnalazione di notizia di reato; nessuna responsabilità è stata accertata dalla Regione, spettando tale compito al giudice penale. Le richieste di documentazione tecnica miravano solo ad acquisire elementi istruttori, non a riconoscere responsabilità. Il sistema non osta a che il proprietario presenti spontaneamente il progetto di adeguamento, ma tale iniziativa, come chiarito dal TAR Catania n. 4182/2024, opera come autodenuncia e produce effetti indipendentemente dalla volontà del privato. Per giurisprudenza consolidata, richiamata con Cons. Stato n. 5748/2023, il proprietario è legittimato passivo degli oneri di conformazione, salva la rivalsa verso i responsabili. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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