Norma urbanistica sul colore dei pannelli fotovoltaici illegittima per indeterminatezza (TAR Marche n. 155 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per eccessiva indeterminatezza, la prescrizione delle norme tecniche di attuazione di un piano particolareggiato che imponga l’installazione di pannelli fotovoltaici «di colorazione simile ai coppi del centro storico». Un criterio cromatico siffatto, privo di specificazioni individualizzanti e di criteri ragionevolmente delimitati, non è idoneo a orientare con certezza l’investimento del privato in regime di edilizia libera. Esso attribuisce di converso all’amministrazione, in sede di applicazione repressiva a posteriori, una discrezionalità illimitata sconfinante nell’arbitrio, in violazione del principio di legalità sostanziale dell’azione amministrativa. Ne consegue l’annullamento sia dell’ordinanza di rimozione, sia della previsione urbanistica che ne costituisce il fondamento, limitatamente alla parte relativa al criterio cromatico.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari in un condominio del centro storico, realizzano sul tetto un impianto fotovoltaico di potenza 12,75 Kw, allacciato alla rete il 4 aprile 2023. Trattandosi di intervento riconducibile all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, i lavori non sono preceduti da alcuna comunicazione al Comune.
A seguito di un sopralluogo della Polizia locale, il dirigente comunale ordina la rimozione delle opere non conformi agli strumenti urbanistici, ritenendo che i pannelli di colore nero contrastino con l’art. 13-bis delle N.T.A. del piano particolareggiato del centro storico, introdotto con deliberazione di Giunta n. 301 dell’8 agosto 2019. I ricorrenti impugnano l’ordinanza e la delibera, deducendo l’illegittimità della prescrizione cromatica per assoluta genericità e il contrasto con il favor legislativo per le energie rinnovabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’unico ostacolo alla realizzazione dell’impianto è costituito dalla previsione dell’art. 13-bis delle N.T.A.. Non rilevano, dunque, le norme sopravvenute in tema di autorizzazione paesaggistica, né i pareri successivamente resi dalla Soprintendenza sul PRG.
Il primo motivo è fondato. La prescrizione secondo cui «i pannelli siano di colorazione simile ai coppi del centro storico» è eccessivamente indeterminata per poter fungere da parametro di legittimità sostanziale delle determinazioni amministrative applicative. La difesa comunale sostiene che nel giugno 2022 sarebbe stato indicato a uno dei ricorrenti l’obbligo di utilizzare pannelli di colorazione rossa, invocando sul punto prova testimoniale, ritenuta non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice rileva che la delibera non menziona affatto il colore rosso, riferendosi invece a una generica colorazione similare ai coppi del centro storico. Lo stesso colore rosso non appare similare alla tinta dei coppi esistenti sul tetto dell’immobile, verosimilmente grigiastra anche per effetto del tempo e degli agenti atmosferici. Da un lato, dunque, il suggerimento del rosso non rispettava la prescrizione; dall’altro, la prescrizione generale assume valenza talmente generica, priva di criteri orientativi per la condotta dei privati, da attribuire all’amministrazione, nella sua applicazione repressiva successiva a un investimento effettuato in regime di edilizia libera, una discrezionalità illimitata sconfinante nell’arbitrio.
Il contrasto con il principio di legalità sostanziale dell’azione amministrativa è argomentato sul richiamo alla giurisprudenza costituzionale, segnatamente Corte cost. n. 307/2003 e Corte cost. n. 115/2011. Non è solo la nozione di similarità a essere indeterminata: anche il riferimento ai «coppi del centro storico» quale categoria unitaria omogenea, senza specificazione rispetto al contesto concreto, introduce incertezza, non essendo verosimile che l’intero centro storico presenti coperture di colore indistintamente uniforme.
La genericità del criterio cromatico a monte, inidoneo a indirizzare con ragionevole certezza l’investimento privato, ridonda così in un potere ripristinatorio pubblico troppo ampio, variabile secondo il giudizio di similarità espresso di volta in volta. Le ulteriori censure restano assorbite per economia processuale. Il ricorso è accolto e, per l’effetto, sono annullati l’ordinanza impugnata e l’art. 13-bis delle N.T.A. nella parte relativa al criterio cromatico. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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