Revoca abilitazione Entratel solo nei casi tassativi dell’art. 3 (C.G.A.R.S. n. 171 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è ancorata esclusivamente alle ipotesi tassative previste dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, che richiede gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività di trasmissione, ovvero provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine professionale o revoca dell’autorizzazione ai centri di assistenza fiscale. L’art. 25 del D.M. n. 164/1999 ha matrice meramente procedimentale: consente all’ufficio di vigilanza di trasmettere la documentazione all’ufficio competente a revocare, ma non amplia il perimetro delle cause di revoca. La carenza dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 8 del D.M. n. 164/1999, rilevante per il rilascio del visto di conformità, non giustifica la revoca dell’accesso al sistema Entratel, trattandosi di attività distinta e a più basso impatto. Trattandosi di norma a contenuto sanzionatorio, ne è inibita l’interpretazione estensiva o analogica e nessun automatismo è configurabile tra la trasmissione della documentazione e la revoca.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di un processo verbale di constatazione dell’Ufficio Audit, ha disposto la cancellazione del professionista dall’elenco dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel dal trentesimo giorno successivo alla notificazione. A fondamento, l’Amministrazione ha posto la pendenza di due procedimenti penali per reati tributari e una pluralità di carichi tributari non definiti, ritenuti incompatibili con i requisiti di moralità e onorabilità richiesti per l’assistenza fiscale.

Il TAR Sicilia, con sentenza n. 316 del 2 febbraio 2023, ha accolto il ricorso annullando gli atti nella parte in cui disponevano la revoca dell’accesso a Entratel e la cancellazione dall’elenco con effetti ex tunc anziché ex nunc. L’Agenzia ha proposto appello, deducendo l’erroneità di tale lettura e chiedendo in subordine la rimessione della questione all’Adunanza Plenaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dal tenore letterale dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, che enumera tassativamente le cause di revoca e riferisce le “gravi o ripetute irregolarità” allo “svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni”. La disposizione non menziona né la pendenza di procedimenti penali né i carichi tributari: isolatamente considerata, non consentiva la revoca disposta dall’Amministrazione.

Passando al combinato disposto degli artt. 21, comma 2, lett. c) e 25, comma 3, del D.M. n. 164/1999, il C.G.A.R.S. conferma il proprio orientamento (C.G.A.R.S. n. 72 del 2021, n. 1018 del 2020, n. 42 del 2022, n. 43 del 2022). L’art. 8 sui requisiti soggettivi opera esclusivamente per i professionisti che intendano rilasciare il visto di conformità o l’asseverazione e non disciplina l’accesso a Entratel. L’art. 25, norma di vigilanza, si limita a prevedere la trasmissione della documentazione all’ufficio competente “ai fini della revoca… di cui all’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998”.

Da qui la conclusione: le cause di legittima revoca restano quelle, e soltanto quelle, previste dalla norma del 1998, senza ampliamenti introdotti dal decreto ministeriale. L’errore dell’appellante è evidente: l’art. 25 mette l’ufficio competente in condizione di vagliare la documentazione, ma solo per verificare se ricorrano i presupposti già tipizzati.

La richiesta di rimessione all’Adunanza Plenaria è respinta ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a.: non si ravvisa contrasto giurisprudenziale, sussistendo numerosi precedenti conformi della Sezione. Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce (C.G.A.R.S. n. 1028 del 2019) che la cancellazione dall’elenco, misura di chiara matrice sanzionatoria, produce effetti ex nunc, dal momento dell’accertamento della perdita dei requisiti; l’efficacia retroattiva getterebbe incertezza sui rapporti pregressi tra contribuenti e Fisco. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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