Adeguamento convenzione fornitura sangue è pretesa patrimoniale del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1251 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina in base al petitum sostanziale, identificato con riguardo alla causa petendi e alla intrinseca natura della posizione sostanziale dedotta in giudizio. Sono devolute al giudice ordinario le controversie tra azienda sanitaria e struttura sanitaria privata contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno di natura paritetica e schematizzabile nel binomio obbligo-pretesa, senza che rilevi un potere autoritativo dell’Amministrazione. Ne consegue che il rimedio avverso il silenzio-inadempimento è proponibile solo se sussiste la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale e, dunque, un interesse legittimo: ove difetti tale giurisdizione, il ricorso è inammissibile e la domanda può essere riproposta dinanzi al giudice ordinario.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata ha chiesto in più occasioni all’azienda sanitaria provinciale di adeguare la convenzione stipulata nel 2005 alle previsioni della normativa regionale che ha recepito la disciplina nazionale in materia di sangue e suoi prodotti. In particolare, la ricorrente ha chiesto di modificare la clausola contrattuale sulla fatturazione, applicando il contributo alle spese di funzionamento della struttura trasfusionale.

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la struttura ha domandato l’accertamento dell’obbligo dell’azienda di provvedere all’adeguamento, nonché l’annullamento delle fatture emesse limitatamente alla voce dei contributi e la conseguente emissione di note di credito. L’azienda si è costituita eccependo l’inammissibilità sotto vari profili e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione dell’Amministrazione e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Muove dal principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, nel riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non rileva la prospettazione della parte ma il petitum sostanziale, desunto dalla causa petendi e dalla natura della posizione dedotta, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante.

Richiamando la Cassazione civile sez. un. n. 34751 del 2024, il Tribunale applica il criterio al caso concreto: nei rapporti tra azienda sanitaria e strutture private sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi, caratterizzate da un contenuto meramente patrimoniale e inquadrabili nel binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. per la tutela di interessi generali.

Nel caso di specie, la pretesa afferisce a un rapporto di natura paritetica tra Amministrazione sanitaria e struttura ricorrente. La controversia non investe l’esistenza o il contenuto del rapporto pubblicistico presupposto, ma solo l’effettiva debenza degli adeguamenti previsti dalla norma regionale e il conseguente annullamento delle fatture, senza incidenza su valutazioni autoritative o su poteri discrezionali nella determinazione dei corrispettivi.

Il Collegio precisa poi che il rimedio avverso il silenzio-inadempimento è esperibile solo se sussiste la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale e, quindi, un interesse legittimo. Richiamando il Cons. Stato sez. IV n. 2569 del 2025, esclude l’esperibilità del rimedio quando manchi la natura autoritativa dell’atto e la posizione sostanziale di interesse legittimo. La domanda va dunque riproposta dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della natura formale della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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