Trattamento retributivo del militare e giurisdizione sulla pensione (TAR Puglia n. 934 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso da un militare per l’adeguamento economico conseguente al conferimento di una superiore qualifica, la giurisdizione sulle pretese relative al trattamento pensionistico spetta alla Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. n. 1214/1934, restando devolute al giudice amministrativo le sole domande sul trattamento retributivo. In quest’ultimo ambito, di fronte alla prospettazione dell’inadempimento dell’amministrazione circa il mancato adeguamento stipendiale a seguito del grado riconosciuto, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare la corretta rideterminazione della retribuzione e l’avvenuta corresponsione di quanto dovuto. La mera costituzione in giudizio, priva di specifiche allegazioni, non assolve tale onere. L’eccezione di prescrizione, se non ritualmente proposta, non è rilevabile d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare della Guardia di Finanza cessato dal servizio nel febbraio 2015 con il grado di Maresciallo aiutante, ottiene con determina n. 169051 del 10.6.2015 il conferimento della superiore qualifica di Luogotenente con decorrenza dall’1.1.2013. Lamenta di non aver ricevuto alcun adeguamento sul piano retributivo, previdenziale e contributivo nonostante il riconoscimento della qualifica superiore.

Prospettando la violazione degli artt. 32 e 54 del D. Lgs. n. 199/1995, chiede al Tribunale di accertare il diritto alla rideterminazione della retribuzione e del trattamento pensionistico dall’1.1.2013, con condanna dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ciascuno per la propria competenza, al ricomputo e al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione sulle domande relative alla pensione; il Ministero si costituisce con mero atto di rito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie anzitutto l’eccezione di rito dell’INPS. Essendo il ricorrente un ex militare della Guardia di Finanza, ogni questione sul trattamento pensionistico rientra nella giurisdizione della Corte dei conti in forza degli artt. 13 e 62 del R. D. n. 1214/1934.

A sostegno richiama Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 8332/2022, secondo cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione contabile tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti.

Passando alle domande sul trattamento retributivo, il Collegio ne riconosce la fondatezza. Le circostanze dedotte — appartenenza all’Arma, cessazione dal servizio, conferimento della qualifica di Luogotenente dall’1.1.2013 — risultano non contestate dal Ministero e confermate dalla documentazione versata dall’amministrazione.

Di fronte alla prospettazione dell’inadempimento circa il mancato adeguamento stipendiale, sarebbe stato onere dell’amministrazione dimostrare la corretta rideterminazione della retribuzione e l’avvenuta corresponsione di quanto dovuto in relazione al grado superiore. Il Ministero nulla ha dedotto, limitandosi a un atto di costituzione privo di allegazioni.

Il Tribunale esclude poi di poter vagliare l’eventuale prescrizione del diritto agli importi retributivi, non essendo stata ritualmente proposta dalla difesa erariale. Accoglie quindi il ricorso nei limiti indicati, dichiarando il difetto di giurisdizione sulle pretese pensionistiche e condannando il Ministero al pagamento dei differenziali, oltre interessi e rivalutazione, con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e compensazione verso l’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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