Cumulo con impianti preesistenti non giustifica la riduzione delle soglie di screening (TAR Puglia n. 935 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio del cumulo con altri progetti, previsto dall’art. 4.1 del D.M. 30.03.2015 e richiamato dall’art. 19, comma 9, d.lgs. n. 152/2006, opera esclusivamente in relazione a progetti afferenti a opere o interventi di nuova realizzazione. Gli impianti già esistenti non sono computabili ai fini del dimezzamento delle soglie dimensionali per la verifica di assoggettabilità a VIA. Ne consegue che l’amministrazione non può imporre lo screening a un impianto fotovoltaico sotto soglia sul presupposto della vicinanza a impianti preesistenti. Gli atti endoprocedimentali che sospendono la procedura abilitativa semplificata e ne aggravano l’iter sono impugnabili per la loro immediata portata lesiva.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al Comune di Brindisi, in data 12.6.2023, istanza di avvio della procedura abilitativa semplificata ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011 per un impianto fotovoltaico di potenza nominale inferiore a 10 MW. Il Comune indice la conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona. La Provincia di Brindisi, con nota del 16.11.2023, rileva che l’impianto dista circa 800 metri da impianti fotovoltaici esistenti e ritiene perciò applicabile la riduzione del 50% delle soglie, imponendo la previa verifica di assoggettabilità a VIA.

A seguito di tale nota, A.R.P.A. Puglia chiede integrazioni documentali e il Comune sospende la conferenza di servizi. La società impugna i tre atti davanti al TAR, deducendo la falsa applicazione dell’art. 19, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 e del D.M. 30.03.2015, oltre all’illegittimità derivata degli atti conseguenti. Le amministrazioni resistenti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione preliminare. Gli atti impugnati, pur endoprocedimentali, hanno immediata portata lesiva: la pretesa verifica di assoggettabilità a VIA aggrava l’iter autorizzativo e la nota comunale ne determina il sostanziale arresto. Sussiste quindi l’interesse ad agire, in linea con i principi espressi da Cons. Stato, III, n. 4081/2024 e Id., n. 4610/2023.

Nel merito, la Provincia ha ritenuto che il progetto, pur inferiore alla soglia di 10 MW fissata dall’art. 47, comma 11-bis, d.l. n. 13/2023, dovesse essere sottoposto a screening poiché il comma 9 dell’art. 19 imporrebbe, in presenza di impianti vicini, l’applicazione della soglia ridotta a 5 MW.

Il Collegio non condivide questa lettura. L’art. 19, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 rinvia ai criteri e alle soglie del D.M. 30.03.2015, le cui Linee Guida individuano, all’art. 4.1, il criterio del cumulo con altri progetti. Tale criterio mira a evitare la frammentazione artificiosa di un progetto unitario e a considerare gli impatti derivanti dall’interazione tra più interventi nel medesimo contesto ambientale.

La disposizione, tuttavia, precisa che il cumulo va considerato in relazione a progetti relativi a opere o interventi di nuova realizzazione. Il dato testuale esclude quindi dal computo gli impianti preesistenti rispetto al momento di proposizione del singolo progetto. L’intero art. 4.1 fa riferimento a “progetti” di opere, non a opere in quanto tali. Nella stessa direzione si colloca l’onere dell’autorità di rendere disponibili al proponente le informazioni sui progetti autorizzati, adempimento funzionale a consentire la conoscenza di iniziative non ancora realizzate e in astratto non conoscibili dal richiedente.

La Provincia è dunque incorsa in una falsa applicazione della normativa, ritenendo illegittimamente necessario il previo screening. La nota del 16.11.2023 è annullata, con assorbimento delle ulteriori censure. La caducazione della nota provinciale travolge gli atti conseguenti del Comune e di A.R.P.A. Puglia. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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