Rappresentanza ADER e giurisdizione sul pignoramento tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7699 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso tributario di merito l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera, perché la convenzione con l’Avvocatura dello Stato non riserva a quest’ultima la difesa in quel grado; la procura così conferita è valida. La cognizione dell’opposizione all’atto di pignoramento fondato su crediti erariali appartiene al giudice tributario solo quando il contribuente deduca in quella sede l’omessa o invalida notificazione della cartella presupposta; se quel vizio è già stato fatto valere davanti al giudice tributario, opera la regola generale della giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice privo di giurisdizione non può rilevare la cessazione della materia del contendere, perché l’accertamento implica sindacato sul merito.

Il Fatto

L’agente della riscossione procede a pignoramento presso terzi in danno del contribuente, sulla scorta di alcune cartelle esattoriali. Il debitore esecutato impugna l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Il contribuente appella la sentenza davanti alla Commissione tributaria regionale, che respinge il gravame. I giudici d’appello rilevano che la competenza a valutare i presupposti dell’atto di pignoramento spetta al giudice ordinario e che fa eccezione la sola ipotesi in cui il pignoramento sia il primo atto con cui il contribuente apprende della pretesa fiscale. Tale ipotesi non ricorre, perché le cartelle erano già state impugnate davanti al giudice tributario. Propone quindi ricorso per cassazione il contribuente, con tre motivi; l’agente resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1, commi 5-8, del d.l. n. 193/2016, conv. nella legge n. 225/2016, e degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ.: la procura alle liti dell’agente sarebbe invalida perché conferita a un avvocato del libero foro. Il motivo non è fondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 30008 del 2019: l’Agenzia si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla convenzione o in quelli di indisponibilità di questa, e di avvocati del libero foro in tutti gli altri casi, senza necessità di delibera.

A quel principio è stata data continuità, e la Corte ne richiama la formulazione recente: nel contenzioso tributario la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale davanti alle corti di giustizia tributaria, prevedendola invece per il giudizio di legittimità (Cass. n. 28199 del 2024). Nella specie, dunque, non sussistevano i presupposti per ritenere invalida la procura rilasciata in grado d’appello.

Esaminato il terzo motivo, che attiene alla giurisdizione, la Corte ne rileva l’inammissibilità perché non si confronta con la ratio decidendi: la sentenza d’appello dà atto che il contribuente aveva già impugnato l’intimazione di pagamento, ottenendo una sentenza di parziale accoglimento con annullamento di alcune cartelle. Su questo rilievo si fonda la declinatoria di giurisdizione.

Il motivo è comunque infondato. Richiamate le Sezioni Unite n. 24965 del 2017 e Sezioni Unite n. 17126 del 2018, la Corte ribadisce che la giurisdizione tributaria sussiste quando il contribuente assuma che l’atto esecutivo è viziato per omessa o invalida notificazione della cartella presupposta. Diverso è il caso in cui quel vizio sia già stato fatto valere davanti al giudice tributario: allora egli può al più invocare gli effetti della decisione resa nell’opporsi al pignoramento in sede ordinaria.

All’infondatezza del terzo motivo consegue la conferma della declinatoria di giurisdizione, che rende superflua la disamina del secondo motivo. Il ricorso è rigettato; le spese, liquidate in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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