Adesione del Comune a comunità energetica rinnovabile in forma cooperativa (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 64 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un Comune a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa è soggetta all’onere motivazionale rafforzato richiesto dall’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. Le finalità meritorie delle CER non esonerano l’Amministrazione dal dimostrare la necessità del modulo societario rispetto al singolo intervento e la scelta del tipo societario più funzionale tra quelli consentiti dall’art. 3, comma 1, TUSP. La sostenibilità finanziaria va valutata sotto il profilo oggettivo, quale capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, e sotto il profilo soggettivo, con riguardo agli oneri indiretti e agli accantonamenti ex art. 21 TUSP. La convenienza economica impone il confronto tra i risultati prevedibili delle diverse forme di gestione, restando la verifica di efficienza, efficacia ed economicità riservata alla gestione.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la delibera consiliare con cui ha approvato l’adesione, come socio, a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma cooperativa operante nella zona di riferimento, unitamente allo statuto, al regolamento e al business plan. L’Ente ha rappresentato che l’adesione consente di accedere agli incentivi statali sull’energia condivisa, di ottenere risparmi sui costi energetici e di realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici; la cooperativa è l’unica comunità presente nell’area e, senza l’adesione, l’opportunità andrebbe perduta.

La delibera precisa che l’eventuale adesione sarà formalizzata solo dopo il parere della Corte dei conti. I magistrati istruttori hanno chiesto chiarimenti sul business plan e sulla qualifica di socio, ottenendo riscontro dall’Amministrazione. La Sezione è quindi chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che l’art. 5, comma 3, TUSP, novellato dalla legge n. 118/2022, impone alle Amministrazioni di trasmettere l’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni perché la Corte verifichi la conformità agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La verifica interviene prima dell’attuazione con strumenti privatistici; se l’operazione è già attuata, il controllo si sposta su altre funzioni.

Nel caso concreto, l’atto rientra tra le partecipazioni consentite, poiché la produzione di energia da fonti rinnovabili è espressamente prevista dall’art. 4, comma 7, TUSP e dall’art. 1, comma 4/bis, della legge provinciale n. 12/2007. La forma cooperativa rispetta l’art. 3, comma 1, TUSP, che ammette anche le società cooperative; la delibera motiva la scelta del modello cooperativo come necessaria e idonea a perseguire l’interesse pubblico.

La Corte ribadisce però che le finalità meritorie delle CER non bastano a giustificare un’adesione automatica e non ponderata. Sul piano della sostenibilità finanziaria oggettiva, il business plan indica ricavi in crescita e risultati positivi dal secondo anno, ma difetta di informazioni sui flussi di cassa, sugli indicatori di bilancio e sulle variabili influenti; manca un’analisi di sensitività su scenari alternativi. Sul piano soggettivo, il Comune si limita a indicare il contributo una tantum di ingresso e l’assenza di costi strutturali successivi.

Quanto alla convenienza economica, l’istruttoria deve confrontare i risultati delle diverse forme di gestione. La Sezione osserva che la verifica di efficienza, efficacia ed economicità sarà comunque riservata alla gestione e alla verifica annuale dei bilanci. La consultazione pubblica è stata svolta, senza che altre CER manifestassero interesse, e l’atto non solleva profili di incompatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, ma l’analisi istruttoria sul punto resta generica. Il Collegio si pronuncia quindi con osservazioni e raccomandazioni, nei termini di cui in motivazione, disponendo la pubblicazione della delibera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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