Assistenza domiciliare integrata: legittimati solo i destinatari delle note dell’ASP (TAR Calabria n. 1723 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la legittimazione ad agire coincide con la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata, direttamente e attualmente incisa dal provvedimento impugnato. Gli effetti pregiudizievoli che si producono solo in via indiretta o riflessa non fondano la legittimazione ad impugnare, ma al più consentono l’intervento in giudizio. Pertanto il destinatario di un servizio, che subisca le conseguenze di una nota rivolta ad altri soggetti, non è legittimato a impugnarla: destinatari dell’atto e titolari dell’azione sono esclusivamente i soggetti nei cui confronti il provvedimento è stato emesso.

Il Fatto

I ricorrenti, utenti del servizio di assistenza domiciliare integrata nel territorio dell’ASP di Crotone, fruivano delle prestazioni per il tramite di due erogatori privati accreditati. L’Azienda sanitaria, in ragione del possibile superamento del budget annuale assegnato, ha notificato a tali operatori due note con cui li invitava a non accettare nuove prese in carico e a non erogare prestazioni in proroga oltre il tetto di spesa, precisando che, al raggiungimento del massimo, i pazienti sarebbero stati presi in carico direttamente dall’ASP.

Gli utenti hanno impugnato quelle note davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992 in tema di libera scelta del luogo di cura, la lesione del diritto alla salute ex art. 32 Cost., l’irrazionalità della sospensione priva di alternativa effettiva e il contrasto con il piano del commissario ad acta per le risorse PNRR. L’ASP si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto di legittimazione e di interesse, e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione previo avviso ex art. 60 c.p.a., ritenendo di pronunciare sentenza in forma semplificata in virtù dell’integralità del contraddittorio e dell’unica questione di diritto idonea a definire la controversia. Ha quindi esaminato prioritariamente l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire, giudicandola meritevole di accoglimento.

Il percorso argomentativo muove dalla nozione di legittimazione come titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e tutelata dall’ordinamento. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 2439 del 2014, secondo cui è inammissibile il ricorso proposto da un soggetto in luogo di quello direttamente leso dal provvedimento, non potendosi surrogare il destinatario dell’atto.

Il riferimento centrale è alla Adunanza Plenaria n. 3/2022, che il Tribunale riporta ampiamente. Da essa si evince che l’interesse legittimo presuppone una relazione diretta e immediata tra l’esercizio del potere amministrativo e il soggetto che ne subisce gli effetti, in senso compressivo o ampliativo del proprio patrimonio giuridico. Solo tale posizione legittima al ricorso; le posizioni di mero interesse, anche derivanti da rapporti con il soggetto destinatario dell’atto, possono ricevere un pregiudizio solo indiretto e legittimano al più l’intervento, non l’impugnazione autonoma.

Applicando tali coordinate, il Collegio individua la relazione rilevante in quella tra l’ASP e le strutture destinatarie delle note impugnate. Solo queste ultime sono destinatarie dei provvedimenti e, dunque, titolari della legittimazione all’azione, avuto riguardo al carattere impugnatorio del processo amministrativo. Il fatto che le note possano produrre effetti pregiudizievoli indiretti nei confronti degli utenti non vale a fondare in capo a costoro la legittimazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda. Il Tribunale ha aggiunto che i ricorrenti potranno rivolgersi direttamente all’ASP, tenuta a dare riscontro motivato alle loro istanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *