VIA priva di attualità e approvazione ambientale sottratta al Commissario (TAR Lombardia n. 3488 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di impatto ambientale che sorregge l’approvazione di un’opera strategica deve essere attuale e riferita al progetto nel suo complesso, non a una sua parte variata. Il principio di completezza e quello di attualità, desumibili dalle direttive 2011/92/UE e 92/43/CEE, impongono che i dati scientifici e istruttori siano aggiornati al tempo dell’autorizzazione, e non a quello di un parere risalente. L’approvazione commissariale ex art. 4 del d.l. n. 32/2019 non è idonea a sostituire la valutazione ambientale: la VIA resta riservata all’approvazione del CIPESS ai sensi degli artt. 165 e 167 del d.lgs. n. 163/2006. La reiterazione del vincolo espropriativo su aree già assoggettate da oltre venti anni richiede una specifica motivazione sulla perdurante prevalenza dell’interesse pubblico, ai sensi degli artt. 9, 10 e 39 del d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
Il Comitato civico e numerosi ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 11/2023 del Commissario Straordinario, che approva il progetto definitivo del potenziamento della linea Rho-Gallarate, con il quadruplicamento Rho-Parabiago e il raccordo a Y per Malpensa, unitamente ai pareri della Commissione VIA e al D.P.C.M. di commissariamento del 2021. L’atto qualifica l’approvazione come sostitutiva di ogni autorizzazione, compresa quella ambientale, e appone il vincolo preordinato all’esproprio con dichiarazione di pubblica utilità.
La vicenda procedimentale è lunga: dopo l’annullamento in sede giurisdizionale della delibera CIPE n. 33/2010, il proponente ha riavviato la procedura sul solo progetto definitivo ex art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, ottenendo i pareri n. 1509/2014 e n. 310/2022, limitato il secondo alle sole parti variate. I ricorrenti deducono nullità per elusione del giudicato, vizi della VIA, difetto di competenza del Commissario e illegittima reiterazione del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le eccezioni processuali di RFI. La competenza è del TAR Lombardia: non opera l’art. 135, comma 1, lett. h), c.p.a., perché non sono stati esercitati poteri speciali, e il commissariamento non integra di per sé la rilevanza strategica. Gli effetti diretti degli atti si esauriscono in Lombardia, mentre l’inserimento nei corridoi europei è solo effetto indiretto, irrilevante ai sensi dell’art. 13 c.p.a..
Quanto all’elusione del giudicato, le sentenze n. 1914/2012 e n. 6667/2012 hanno accertato un difetto di motivazione facendo salvi gli ulteriori sviluppi procedimentali. Non contengono un obbligo puntuale e vincolato: i vizi riqualificati attengono allo spazio discrezionale rimesso all’amministrazione. La questione pregiudiziale comunitaria è quindi irrilevante.
Sul merito ambientale, il Tribunale richiama l’art. 8-bis, par. 6, della direttiva 2011/92/UE e l’art. 6 della direttiva habitat. La VIA deve essere attuale, completa e riferita al progetto nella sua interezza, come precisato dalla CGUE nella sentenza C-254/2019. L’ordinanza n. 11/2023 si fonda su un parere del 2014, mai divenuto provvedimento di approvazione, e su un parere del 2022 che si limita alle sole parti modificate. Manca ogni verifica della perdurante attualità dei dati scientifici: la censura è fondata.
È parimenti fondata la censura sull’estraneità della VIA ai poteri commissariali. L’art. 4 del d.l. n. 32/2019 esclude espressamente gli atti di tutela ambientale dall’effetto sostitutivo. La VIA, espressione di funzione di indirizzo politico-amministrativo, deve essere approvata dal CIPESS, non assorbita dal Commissario.
Quanto al vincolo espropriativo, già apposto con la delibera CIPE n. 65/2005, la sua reiterazione ex lege a distanza di oltre venti anni imponeva una motivazione specifica sulla prevalenza dell’interesse pubblico, omessa dal provvedimento. Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata; spese compensate.
Nota della Redazione
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