Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1722 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, e l’amministrazione ha l’onere di provare di avervi dato esecuzione. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la formulazione della norma risultante dalla novella del 2015. La somma è determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e si cumula con gli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza, non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è stata condannata a pagare in favore di una società creditrice una somma superiore a 380.000 euro, oltre interessi e spese di lite. Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, che è rimasta inerte.
La società ha quindi proposto ricorso al TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme indicate nel decreto e l’ulteriore condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: il decreto ingiuntivo risulta passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Da ciò deriva l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria, senza margini di discrezionalità.
Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale nega rilievo alla mancata costituzione dell’ente. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
La parte più significativa riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo si àncora dapprima al precedente dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e, di seguito, alla formulazione della norma come novellata dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015, che ha confermato l’estensione dell’istituto.
Non ravvisando iniquità o altre cause ostative, il Tribunale determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il carattere sanzionatorio dell’istituto giustifica il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o alla data di insediamento del Commissario ad acta.
In via di esecuzione indiretta, il Collegio nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, per provvedere in caso di inerzia oltre il termine assegnato e i successivi novanta giorni. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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