Aerotaxi e aviazione generale: legittimo il limite di sosta negli scali pugliesi (TAR Puglia n. 389 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del regolamento di scalo che limita a tre ore la sosta degli aeromobili nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° ottobre rientra nella discrezionalità tecnica del gestore aeroportuale e non è sindacabile se non nei limiti del manifesto travisamento delle risultanze istruttorie e dell’intrinseca irragionevolezza. È ragionevole l’equiparazione, ai fini della gestione logistica delle soste, tra attività di aerotaxi e aviazione generale, trattandosi in entrambi i casi di voli non programmati che incidono allo stesso modo sulle infrastrutture di terra. La distinzione rispetto ai voli commerciali di linea non risiede nel corrispettivo del servizio, bensì nella programmazione del volo. Le garanzie partecipative del procedimento di approvazione del regolamento di scalo risultano rispettate quando il gestore abbia esaminato le osservazioni degli operatori e l’ENAV abbia preso parte ai lavori del comitato utenti.
Il Fatto
Alcune società esercenti attività di aerotaxi e un’associazione di categoria impugnavano davanti al TAR Puglia le ordinanze con cui l’ENAC aveva approvato i nuovi regolamenti di scalo degli aeroporti di Bari e Brindisi. La censura investiva il punto 6.4 dei regolamenti, che nel periodo tra il 1° aprile e il 1° ottobre limita a tre ore la sosta al parcheggio degli aeromobili, consentendo le soste più lunghe solo nella fascia notturna.
Le ricorrenti denunciavano la violazione delle garanzie partecipative, la mancata interlocuzione dell’ENAV e, soprattutto, l’illegittima parificazione del traffico commerciale non schedulato all’aviazione generale privata. Con ordinanza cautelare il TAR assegnava alle ricorrenti un termine per proporre soluzioni organizzative alternative e al gestore un termine per una relazione istruttoria. Esaminate le proposte e respintele, le ricorrenti estendevano l’impugnazione con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR rigetta integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Sul versante procedimentale, il Collegio ritiene superate le doglianze sulle garanzie partecipative, essendo intervenuto il contraddittorio in esecuzione dell’ordinanza cautelare. Quanto all’ENAV, decisiva è la sua partecipazione alle sedute dei comitati utenti e la circostanza che le ordinanze di approvazione siano state adottate “sentiti” i presidi ENAC di Bari e Brindisi.
Il nucleo della decisione riguarda l’asserita irragionevole equiparazione tra aerotaxi e aviazione generale. Il Collegio osserva che, ai fini logistici della gestione delle soste, l’attività di aerotaxi non è dissimile dall’aviazione generale, trattandosi in entrambi i casi di attività non programmate. La differenza con i voli di linea non risiede nel corrispettivo, previsto in entrambi i casi, ma nella programmazione dei voli, che sussiste solo per il volo di linea. In tal senso il TAR richiama il precedente TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 275 dell’8 febbraio 2023, secondo cui non è illogico aver equiparato il servizio di aerotaxi all’aviazione generale, essendo in entrambi i casi voli non programmati che impattano allo stesso modo sugli scali.
La scelta del punto di equilibrio tra gli interessi degli operatori attiene alla discrezionalità tecnica del gestore aeroportuale, sindacabile solo per manifesto travisamento delle risultanze istruttorie e intrinseca irragionevolezza, nella specie non ravvisabili. Le disposizioni regolamentari poggiano su puntuali riscontri istruttori che attestano il notevole incremento del traffico aereo e l’impossibilità di soddisfare tutte le richieste di sosta nel periodo estivo.
Quanto alle soluzioni alternative proposte in esecuzione dell’ordinanza cautelare, le repliche del gestore appaiono puntuali e persuasive. Il Collegio ritiene ragionevole accorpare tutti i voli non schedulati in un’unica procedura operativa e condivide l’eccezione sui limiti strutturali degli scali di Bari e Brindisi, privi di piazzole e aree pavimentate destinabili alla sosta lunga. Il gestore ha comunque prospettato un potenziamento delle possibilità di sosta, con riposizionamento sugli aeroporti di Foggia e Grottaglie e disponibilità di un hangar a Bari. La prescrizione regolamentare risulta pertanto fondata e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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