Attuazione per stralci del piano attuativo e poteri della Giunta comunale (TAR Lombardia n. 290 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il piano attuativo che non introduce varianti agli atti del P.G.T. è adottato e approvato dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005, senza necessità di deliberazione consiliare. L’esecuzione del piano può avvenire per stralci funzionali o per parti dell’ambito di trasformazione, purché l’intervento sia rapportato all’intero comparto secondo uno schema generale concordato e non leda i diritti dei terzi non coinvolti né i principi perequativi. Le modifiche alle previsioni della scheda di P.G.T. necessarie per l’attuazione parziale non costituiscono variante urbanistica ove non alterino il dimensionamento globale degli insediamenti e la dotazione minima di standard. Le osservazioni dei privati in sede di formazione dello strumento pianificatorio non impongono all’Amministrazione un obbligo di analitica confutazione, essendo sufficiente il contrasto con i principi ispiratori del piano.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un compendio inserito dal P.G.T. in un ambito di trasformazione produttivo. Gli altri proprietari delle aree ricomprese nell’ambito hanno presentato istanza per l’approvazione di un piano attuativo riguardante una porzione coordinata del comparto, mentre la ricorrente ha manifestato il proprio disinteresse all’attuazione. Dopo l’adozione del piano e una successiva riedizione, la Giunta comunale ha approvato il piano attuativo con deliberazione n. 8 del 6 febbraio 2019.
La ricorrente ha impugnato gli atti di adozione e approvazione, deducendo la necessità di una variante al P.G.T. di competenza consiliare e lo svolgimento della V.A.S., oltre all’illegittimità delle opere avviate prima dell’approvazione del piano. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui il Comune ha escluso le condizioni per l’annullamento dei titoli edilizi. Ha chiesto altresì il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge le censure sull’asserita anticipazione degli interventi edilizi. Le opere contestate consistono in indagini geognostiche e geotecniche e in vasche per la raccolta delle acque, riconducibili all’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) ed e-ter), del D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto temporanee e dirette a essere rimosse. I plurimi sopralluoghi, anche con il supporto di A.R.P.A., hanno confermato la corrispondenza tra quanto realizzato e la segnalazione. Il Collegio esclude rilievo al preteso limite quantitativo di terreno movimentabile, non previsto dalla lett. c), che si riferisce a opere provvisorie con obbligo di ripristino.
Nel merito urbanistico, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005 attribuisce alla Giunta l’adozione dei piani attuativi conformi al P.G.T., riservando al Consiglio l’ipotesi di variante. L’art. 12, comma 1, della stessa legge ammette l’esecuzione per stralci funzionali nel rispetto di un disegno unitario d’ambito. L’art. 28, commi 8 e 9, delle N.T.A. del P.G.T. consente la realizzazione per parti attraverso un piano attuativo, con uno schema generale concordato, fatti salvi i diritti dei terzi e i principi perequativi.
Il Collegio verifica che lo schema generale concordato ha disciplinato l’intero comparto, individuando gli interventi sui due sotto-comparti, la localizzazione degli standard e la fascia di compensazione ambientale. Le modifiche alla scheda di P.G.T. si sono rese necessarie per rendere realizzabile l’ambito e garantire lo sviluppo equilibrato, senza intaccare la capacità edificatoria della ricorrente, cui è riconosciuta la compensazione tramite l’area in cessione. La previsione dell’ampliamento della viabilità su area pubblica costituisce adeguamento infrastrutturale, non variante. Ne deriva che il piano approvato non era soggetto ad approvazione consiliare e che i titoli edilizi correlati sono legittimi.
La censura sulla violazione del codice dei contratti pubblici è inammissibile per difetto di legittimazione, non essendo la ricorrente operatore del settore. Quanto alle osservazioni, il Collegio richiama l’art. 13 della legge n. 241 del 1990 e il consolidato orientamento secondo cui le osservazioni costituiscono mero apporto dei privati, senza obbligo di analitica confutazione (richiamata T.A.R. Lombardia n. 2763 del 2021). Il Comune ha comunque controdedotto. Le ulteriori censure sono dichiarate inammissibili per genericità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono in parte respinti e in parte dichiarati inammissibili, con rigetto delle domande risarcitorie e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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