Tariffe RSA: illegittima la riclassificazione implicita senza istruttoria (TAR Puglia n. 385 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Regione non può applicare alle strutture già contrattualizzate come RSA ex r.r. n. 3/2005 la tariffa e la quota di compartecipazione previste per le RSA di mantenimento di cui al r.r. n. 4/2019 senza una previa e specifica istruttoria sulla riclassificazione delle strutture medesime. L’applicazione di un regime tariffario proprio di un setting assistenziale diverso, in assenza del completamento del procedimento di riconversione e di una motivata equiparazione, integra difetto di istruttoria e viola i livelli essenziali di assistenza fissati dall’art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017. L’amministrazione è tenuta ad avviare una nuova istruttoria sulla generale riclassificazione delle strutture prima di rideterminare tariffe e quote di compartecipazione.
Il Fatto
Due società gestori di RSA ex r.r. n. 3/2005, contrattualizzate con le ASL competenti, e un’associazione di categoria impugnano la DGR Puglia n. 1490/2022 e la confermativa DGR n. 1541/2022, nelle parti in cui applicano alle strutture RSA ex r.r. n. 3/2005 la tariffa e le quote di compartecipazione previste per le RSA di mantenimento ex r.r. n. 4/2019, per i pazienti ricoverati dal 1° ottobre 2022. Con motivi aggiunti impugnano anche la DGR n. 659/2023, che estende le nuove quote ai pazienti già presenti alla data indicata.
Le ricorrenti lamentano che le strutture non sono ancora state autorizzate e accreditate nei nuovi setting, che le prestazioni sono rimaste invariate e che la nuova retta è inferiore sia a quella precedente sia a quella delle RSA estensive. Deducono difetto di istruttoria e violazione dei livelli di assistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 distingue trattamenti estensivi, a carico integrale del SSN, e trattamenti di lungodegenza, a carico del SSN per il 50%. La l.r. Puglia n. 53/2017 ha riformato il settore istituendo la RSA estensiva e la RSA di mantenimento; il r.r. n. 4/2019 ha disciplinato nuclei e tariffe, rinviando a un successivo provvedimento l’aggiornamento.
La Regione aveva inizialmente cristallizzato la situazione esistente, mantenendo alle strutture non ancora riconvertite i precedenti titoli, requisiti e tariffe, come emerge dall’art. 29, comma 6-bis, l.r. n. 9/2017 e dagli indirizzi della DGR n. 587/2022. La stessa DGR n. 1512/2020 aveva subordinato la decorrenza delle nuove tariffe all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento.
Con le delibere gravate, invece, la Regione ha reso immediatamente applicabili alle RSA ex r.r. n. 3/2005 la nuova tariffa e le nuove quote di compartecipazione, elevando la quota a carico degli utenti dal 30% al 50%. Il Tribunale rileva due conclusioni complementari: la tariffa è stata aumentata a fronte di un procedimento di riconversione non completato e di prestazioni invariate; si è operata una equiparazione implicita, sommaria e non giustificata tra strutture diverse, con una retta inferiore sia a quella precedente sia a quella delle estensive.
La difesa regionale stessa rimarca la netta differenza tra le strutture di nuova istituzione e quelle esistenti. Il richiamo alla Corte costituzionale n. 72/2020 non sposta la questione: non è in discussione la cogenza del d.P.C.M., ma il rispetto dei livelli assistenziali, che la delibera impugnata, per insufficiente istruttoria, finisce per mortificare. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento delle delibere e obbligo di nuova istruttoria.
È invece inammissibile l’intervento ad adiuvandum degli utenti, spiegato il 21 dicembre 2023 quando il termine decadenziale era già decorso e portatori di un interesse personale che avrebbero dovuto azionare con ricorso principale. Spese compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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