Affidamenti infragruppo: niente silenzio assenso sul ribasso e potere di controllo Anas (Cons. Stato n. 9315 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti concessori autostradali la determinazione del ribasso da applicare ai lavori affidati a società infragruppo non è subordinata ad alcun potere autorizzatorio della pubblica amministrazione, ma costituisce attuazione di regole del rapporto concessorio: spetta al concessionario calcolare il ribasso secondo i criteri del concedente e a quest’ultimo verificarne la corretta applicazione. Ne consegue l’inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241 del 1990, mancando un potere autoritativo per legge al cui esercizio sia subordinata un’attività privata. Il potere di controllo e di rideterminazione unilaterale del ribasso rientra nella funzione di vigilanza e controllo del concedente e trova base nella convenzione e nella normativa richiamata. Nell’individuazione dei contratti similari la circolare Anas dell’11 maggio 2012 richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, con esclusione degli affidamenti diretti infragruppo.
Il Fatto
La concessionaria autostradale appellante chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui Anas aveva rideterminato nella misura del 38,87 per cento il ribasso da applicare all’appalto di lavori affidato a una società del medesimo gruppo. La concessionaria aveva comunicato l’applicazione di un ribasso del 10,25 per cento.
Il primo giudice aveva escluso la formazione del silenzio assenso sulla nota della concessionaria, ritenendo il provvedimento adottato prima dello spirare del termine, e aveva giudicato infondate le censure sui criteri di calcolo, sulla vincolatività della circolare e sul difetto di motivazione. La soccombente propone appello reiterando i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione del silenzio assenso. Nei rapporti concessori del tipo in esame non si rinviene un potere autoritativo attribuito per legge a un soggetto pubblico al cui esercizio sia subordinata un’attività privata. Si tratta invece di regole del rapporto concessorio: spetta al concessionario calcolare il ribasso applicando i criteri del concedente, e a quest’ultimo verificare la rispondenza della procedura e la correttezza del risultato nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo. La fattispecie è quindi estranea all’ambito di applicazione dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990, e improprio è il richiamo a tale istituto contenuto nella circolare Anas del 26 giugno 2012.
La Corte rileva inoltre che la concessionaria non ha dimostrato la data di consegna del plico contenente la nota con il ribasso proposto. La visura del sito di Poste italiane non prova la consegna: per la raccomandata rileva solo il timbro postale sull’avviso di ricevimento, non depositato. L’onere della prova grava sull’appellante, anche per il principio di vicinanza, essendo l’avviso nella disponibilità del mittente. Il fatto costitutivo del silenzio assenso non è dunque integrato.
Nel merito dei criteri di calcolo, il Collegio conferma che gli affidamenti posti a base del ribasso proposto appartengono agli affidamenti infragruppo, in via diretta consentiti da leggi speciali. La circolare Anas dell’11 maggio 2012, con riguardo alla similarità oggettiva, include solo i contratti affidati previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica: la ratio è individuare il ribasso sui prezzi formatisi sul mercato degli appalti pubblici, quale correttivo della singolarità degli affidamenti diretti. L’interpretazione dell’appellante contraddice tale ratio.
Il potere di controllo del concedente trova base nella convenzione, che all’art. 8 richiama i compiti di vigilanza e controllo della gestione autostradale, e nell’art. 2, comma 86, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 262 del 2006. Su questa base Anas ha disciplinato nel tempo gli affidamenti infragruppo. Il compito del concedente non si limita alla previsione dei criteri, ma implica il potere di controllarne l’applicazione concreta.
Quanto al difetto di motivazione, la censura è infondata: la motivazione del provvedimento va ricostruita attraverso il rinvio agli atti presupposti e all’istruttoria. Le concessionarie potevano comunque richiedere il riconoscimento degli investimenti in sede di aggiornamento tariffario. L’ultimo motivo è improcedibile. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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