Valutazioni di avanzamento militare e limiti del sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 9319 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione superiore di avanzamento per la promozione al grado superiore degli ufficiali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e riguardano la percezione globale e complessiva delle qualità del militare. Il sindacato del giudice amministrativo è perciò limitato alla verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti, restando preclusa la scomposizione dei singoli elementi per assumere che uno solo di essi sorregga il giudizio complessivo. L’eccesso di potere in senso assoluto è configurabile solo in presenza di una documentazione caratteristica tanto macroscopicamente elevata da rendere a prima vista del tutto inadeguato il punteggio. L’eccesso di potere in senso relativo non si ravvisa attraverso il confronto atomistico dei titoli e dei punteggi parziali, ma solo ove emerga ictu oculi una difformità dei criteri valutativi o una palese svalutazione dell’interessato. L’obbligo di astensione ex art. 6-bis della legge n. 241/1990 presuppone un conflitto attuale o potenziale riconducibile alle situazioni tipizzate.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri impugna la sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso avverso l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2019. Il militare, collocato al 241° posto con il punto di merito 23,36, resta escluso dal quadro di avanzamento che comprende i primi trenta ufficiali.
L’ufficiale aveva contestato plurimi profili: il conflitto di interessi del Presidente della Commissione, in passato testimone in un procedimento penale conclusosi con l’assoluzione dell’interessato; l’eccesso di potere in senso assoluto, per la pretesa irragionevolezza del punteggio a fronte di un curriculum di rilievo; l’eccesso di potere in senso relativo, per la disparità di trattamento rispetto ai colleghi promossi. Il TAR rigetta e l’ufficiale appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla motivazione della sentenza di primo grado. Il TAR ha risposto alla doglianza sull’astensione non con un mero richiamo, ma riportando la motivazione già resa in un parallelo giudizio, così assicurando piena conoscenza delle ragioni. In ogni caso, il carattere devolutivo dell’appello impone al giudice di secondo grado l’esame diretto della censura.
Quanto all’obbligo di astensione, il Consiglio di Stato richiama il parere della Sezione consultiva n. 667/2019 e la distinzione tra conflitto attuale e conflitto di interessi potenziale, quest’ultimo coincidente con le gravi ragioni di convenienza. Nel caso concreto difetta ogni presupposto: il giudizio penale si è concluso favorevolmente per l’interessato, il procedimento disciplinare non ha comportato alcuna sanzione e le valutazioni contestate sono state rese circa tredici anni dopo. Manca quindi la grave inimicizia ex art. 51, n. 3, cod. proc. civ., che deve essere reciproca e fondarsi su rapporti personali estranei alle funzioni.
Sull’eccesso di potere in senso assoluto, il Collegio rileva che l’appellante non possiede titoli talmente eccezionali da rendere manifestamente inadeguati i punteggi. Le valutazioni caratteristiche riportano più volte il giudizio di “superiore alla media” e oscillazioni nelle espressioni elogiative aggiuntive, come il passaggio dal vivissimo e incondizionato compiacimento al solo vivissimo compiacimento. Non è consentito selezionare i soli segmenti di carriera in cui l’interessato è riuscito a eccellere, trascurando quelli meno performanti.
Quanto all’eccesso di potere in senso relativo, il Consiglio di Stato ribadisce che è inammissibile il confronto a coppie sui singoli punteggi parziali. Il vizio si ravvisa solo ove il raffronto riveli, in modo evidente ed immediatamente percepibile, una difformità dei criteri applicati a situazioni analoghe. I due ufficiali assunti a riferimento vantano profili di carriera, esperienze di comando e incarichi presso lo Stato Maggiore del Comando Generale che giustificano il diverso posizionamento. L’amministrazione ha operato una valutazione complessiva e indivisibile, sottratta al sindacato di merito.
Infine, la statuizione sulle spese di primo grado è sindacabile solo se incoerente con le statuizioni della sentenza e risulta conforme ai parametri normativi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del secondo grado per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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