Bonifica siti contaminati e poteri istruttori dell’amministrazione procedente (TAR Marche n. 201 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di bonifica di un sito contaminato il privato che non fornisce all’amministrazione gli elementi tecnici richiesti dall’organo di controllo non può contestare le valutazioni ricostruite d’ufficio sui dati disponibili. La prescrizione che impone di tener conto di linee guida tecniche, pur generica, non è illegittima ove il privato possa modularne l’applicazione con il supporto dei chiarimenti forniti in giudizio. L’atto comunale che, in attesa degli approfondimenti richiesti dall’ARPA, impone il mantenimento in esercizio del sistema di emungimento ha natura interlocutoria e non integra violazione del termine di conclusione del procedimento, poiché l’amministrazione esplicita le ragioni del differimento. La legittimazione passiva spetta all’ente che ha adottato l’atto, anche se fondato su osservazioni tecniche di altro soggetto.
Il Fatto
Il ricorrente è un condominio proprietario di un centro commerciale edificato su una porzione dell’area ex-IMEF, interessata da contaminazione da solventi clorurati. La matrice suolo era stata bonificata; per la falda restava attivo un sistema di emungimento attraverso un pozzo e alcuni piezometri. A seguito di un progetto integrativo approvato in conferenza di servizi, erano stati realizzati due nuovi piezometri in ingresso al sito, i cui campioni risultavano confrontabili con i valori di valle.
Su questa base il condominio chiedeva la chiusura del procedimento, anche per l’onere annuo di gestione dei piezometri. Il Comune di Fabriano respingeva l’istanza con nota fondata sulle osservazioni tecniche dell’ARPAM, che rilevavano la mancata rappresentazione del confine del sito di bonifica, la non motivata ricostruzione dell’andamento della falda e individuavano in un diverso piezometro il punto di monte idrogeologico. Il condominio impugnava la nota e le osservazioni allegate davanti al TAR Marche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiede sulle eccezioni in rito per infondatezza nel merito del ricorso, affermando preliminarmente la legittimazione passiva del Comune, trattandosi di atto proprio ancorché adottato sulla base dei rilievi tecnici dell’ARPA.
Quanto alla prescrizione di applicare le Linee Guida SNPA 08/2018, il Tribunale riconosce che essa è generica, perché non specifica le modalità tecniche di impiego. L’indeterminatezza non ne determina però l’illegittimità: il ricorrente potrà valutarne l’applicazione avvalendosi dei chiarimenti contenuti nella relazione di controdeduzioni versata in atti, non contestata nel merito.
Sul confine del sito, la censura è infondata perché confonde il limite dell’area di proprietà del ricorrente, ove sono collocati i due piezometri, con il confine dell’area di bonifica ex-IMEF, più ampia e comprensiva dei parcheggi di altro proprietario. La partecipazione dell’ARPA al posizionamento era limitata alla verifica dei sottoservizi, restando ferma la prescrizione provinciale che imponeva la collocazione al confine dell’area di bonifica, fatta salva dalla conferenza di servizi.
Anche la contestazione sull’individuazione del punto di monte idrogeologico è respinta: le valutazioni dell’ARPA sono state elaborate d’ufficio con i dati disponibili, perché il ricorrente non aveva fornito elementi di analisi dell’intera area. La questione tecnica era risolvibile in sede amministrativa, riscontrando i rilievi, atteso che l’atto comunale ha natura sostanzialmente interlocutoria.
Infine, il Collegio esclude la violazione dell’art. 2, commi 1 e 7, legge n. 241/1990: il Comune ha esplicitato le ragioni per cui il procedimento non può essere chiuso e tali ragioni resistono alle censure esaminate. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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