Revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per precedenti penali e mancata integrazione sociale (TAR Puglia, Sez. III, n. 272 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittimo quando non si fonda sulla mera esistenza di precedenti penali ma su una valutazione complessiva e non automatica della pericolosità sociale, basata su elementi univoci e convergenti quali le condanne, l’assenza di attività lavorativa, la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi e l’assenza di un nucleo familiare nel territorio nazionale. La mancata confutazione analitica delle osservazioni presentate in seguito al preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento se il quadro indiziario è univoco e attuale. Non occorre specificare quale provvedimento meno afflittivo avrebbe potuto essere adottato se il ricorrente non dimostra che gli elementi di pericolosità sono mutati o cessati.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Lecce ha disposto la revoca del titolo, notificato in data 22.01.2026. Nel ricorso, ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo che la revoca si fondava su una valutazione automatica della pericolosità sociale, basata sulla mera esistenza di precedenti penali, senza un adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico e il diritto alla vita privata e familiare.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella delibazione sommaria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da significativi elementi di fondatezza, evidenziando che la Questura aveva considerato una pluralità di elementi univoci e convergenti nel far ritenere la pericolosità sociale del soggetto. In particolare, il provvedimento impugnato non si basava sulla semplice esistenza di precedenti penali, ma aveva valutato congiuntamente l’assenza di attività lavorativa, la mancata produzione della dichiarazione dei redditi dal 2013 e l’assenza di un nucleo familiare in Italia.
Il Collegio ha inoltre rilevato che le vicende penali erano successive al rilascio del titolo di soggiorno di lungo periodo e attuali, essendo intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, oltre a un’altra condanna definitiva per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 624 cod. pen.. Tali elementi, valutati nel loro insieme, rendevano plausibile la revoca del titolo.
Con riferimento alle osservazioni presentate dal ricorrente a seguito del preavviso di rigetto, il Tribunale ha precisato che non devono essere confutate analiticamente dall’Amministrazione procedente. Inoltre, pur essendo il provvedimento adottato a distanza di tempo dal preavviso, il quadro penale era ancora attuale, non avendo il ricorrente dimostrato alcun mutamento delle circostanze che avevano giustificato la revoca. Il TAR ha infine ritenuto non sufficientemente specificato quale provvedimento meno afflittivo avrebbe potuto adottare la P.A., respingendo così la domanda cautelare e compensando le spese della fase.
Nota della Redazione
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