Professione protetta del tecnico sanitario di laboratorio e tardività dell’impugnazione regionale (TAR Lombardia n. 1777 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico è professione protetta, il cui esercizio è riservato agli iscritti all’apposito albo per effetto dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 233/1946, come riformulato dall’art. 4, comma 1, l. n. 3/2018, e dell’art. 1, comma 4, d.m. 13 marzo 2018. Le previsioni regionali che recepiscono tale riserva non hanno portata innovativa e non costituiscono fonte autonoma della lamentata lesione. La lesione prospettata dai biologi che svolgono funzioni di tecnico di laboratorio deriva dall’atto regionale presupposto, che fissa il numero minimo di TSLB da impiegare ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento, e da questo va impugnata nel termine decadenziale. È pertanto irricevibile per tardività l’impugnazione della delibera di Giunta e inammissibile per difetto di interesse quella del decreto attuativo.

Il Fatto

I ricorrenti sono biologi che svolgono le funzioni di tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso laboratori accreditati con il servizio sanitario regionale. Hanno impugnato la DGR n. XI/7704 del 26 settembre 2022, limitatamente ai punti 23 e 27 e ai punti 7.3.1 e 7.3.2 dell’allegato tecnico, e il DGW n. 2197 del 16 febbraio 2023, che all’allegato 1, punto 3.1, stabilisce che, con l’istituzione dell’ordine professionale dei TSLB, solo gli operatori iscritti a tale ordine possono esercitare la professione.

I ricorrenti hanno allegato il rischio di perdere il posto di lavoro: le strutture, non potendo incrementare la dotazione organica, finirebbero per sostituirli con TSLB iscritti all’albo. La Regione ha eccepito la tardività dell’impugnazione della delibera e la conseguente inammissibilità del ricorso avverso il decreto attuativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della figura professionale. Il TSLB è stato introdotto in attuazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 e definito dal d.m. n. 745/1994, che ha previsto il diploma universitario abilitante. La giurisprudenza amministrativa si era divisa sulla possibilità, per i biologi, di partecipare ai concorsi per tecnici di laboratorio.

Il dibattito è superato dalle riforme del 2018. L’art. 4, comma 1, l. n. 3/2018 ha riformulato l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 233/1946, prevedendo che per l’esercizio delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo; il d.m. 13 marzo 2018 ha istituito l’albo dei TSLB. Il Collegio esclude che l’art. 3, comma 1, lett. g, l. n. 396/1967 comporti l’assorbimento della professione di TSLB in quella di biologo: la parziale sovrapposizione di funzioni è fenomeno distinto dalla integrale sostituzione di una figura professionale con un’altra, sostituzione che l’istituzione dell’albo impedisce.

Su questa base il Collegio ritiene che il DGW n. 2197/2023 non abbia portata innovativa, limitandosi a ribadire il contenuto delle norme statali. La lesione prospettata si è realizzata già con la DGR, il cui allegato tecnico indica i requisiti di personale per l’autorizzazione e l’accreditamento, richiedendo un numero minimo di TSLB.

La delibera è stata pubblicata il 3 ottobre 2022, mentre il ricorso è stato notificato il 14 aprile 2023, oltre il termine di sessanta giorni prescritto dagli artt. 29 e 41 cod. proc. amm.: l’impugnazione è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a, cod. proc. amm., restando assorbita la verifica dell’interesse ad agire. L’impugnazione del decreto è inammissibile per difetto di interesse, per l’intempestività dell’impugnazione dell’atto presupposto e per il carattere non innovativo della previsione. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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