Mozione di sfiducia sindaco, i 180 giorni decorrono dal mandato naturale (TAR Sicilia n. 660 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di proporre la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco negli ultimi centottanta giorni del mandato, previsto dall’art. 10, comma 1-bis, della l.r. Sicilia n. 35/1997, va calcolato a ritroso dalla scadenza naturale del mandato quinquennale, fissata dall’art. 1, comma 2, della l.r. Sicilia n. 7/1992, e non dalla data delle nuove elezioni. Il periodo di prorogatio determinato dal riallineamento delle date elettorali non estende il mandato, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fino all’insediamento del nuovo organo eletto. La deliberazione consiliare che approvi la mozione oltre il detto limite non è affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, ma è annullabile per violazione di legge.
Il Fatto
Il ricorrente è stato proclamato sindaco di un comune siciliano all’esito delle elezioni del 2020. Il mandato quinquennale è scaduto il 6 ottobre 2025 e, da quella data, gli organi elettivi hanno operato in regime di prorogatio, in attesa del rinnovo nella tornata elettorale della primavera del 2026.
Il 15 ottobre 2025 nove consiglieri hanno presentato una mozione di sfiducia. Il segretario comunale l’ha ritenuta inammissibile per contrasto con l’art. 10, comma 1-bis, della l.r. n. 35/1997. La prefettura e l’assessorato regionale competente hanno confermato l’interpretazione, calcolando il termine a ritroso dalla scadenza naturale. Il 12 novembre 2025 il consiglio ha comunque approvato la mozione. Il sindaco ha impugnato la deliberazione, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al consiglio comunale. L’eccezione è disattesa: il consiglio è mero organo di governo dell’ente, privo di legittimazione passiva, che spetta al comune. Neppure è configurabile un conflitto interorganico, poiché il ricorrente agisce a tutela della propria carica direttamente lesa.
Nel merito, la questione riguarda il dies a quo per il calcolo a ritroso dei centottanta giorni, nell’ipotesi in cui, dopo la scadenza naturale, gli organi continuino ad operare fino alle nuove elezioni. Le norme regionali non disciplinano il caso di mandato eccedente il quinquennio.
Il Collegio ricostruisce il dibattito della Corte dei Conti. Le Sezioni Riunite n. 5/2021/EL e la delibera n. 16/2024/INPR distinguono durata del mandato e prorogatio. In senso opposto la deliberazione n. 17/2025 della Sezione Autonomie, invocata dal controinteressato, ancora il termine alla data delle elezioni.
Il Tribunale ritiene che la ratio del divieto sia garantire stabilità all’amministrazione in prossimità della fine del mandato. La finestra dei centottanta giorni va quindi riferita alla durata quinquennale del mandato naturale, in ossequio al principio di certezza dei termini. La tesi opposta è priva di base normativa.
Non convince la nozione unitaria di mandato: mandato e prorogatio poggiano su fonti di legittimazione diverse, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 196/2003. Esclusa la nullità, l’adozione della mozione fuori termine integra violazione di legge. Il ricorso è accolto, assorbito il terzo motivo, con annullamento della delibera e spese compensate.
Nota della Redazione
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