Verifica dei costi della manodopera e confine con il giudizio di anomalia (TAR Lazio n. 166 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica dei costi della manodopera imposta dall’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 costituisce adempimento autonomo e necessario prima dell’aggiudicazione e attiene esclusivamente al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016. Essa non integra il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, che presuppone una valutazione tecnica sull’adeguatezza complessiva degli oneri di manodopera rispetto alle prestazioni da eseguire. Ne consegue che le censure volte a dimostrare la non sostenibilità e l’inattendibilità dell’offerta economica, non esaminate dalla stazione appaltante perché il relativo potere non è stato esercitato, sono inammissibili per difetto di interesse concreto ed attuale, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., poiché indirizzate contro un potere amministrativo non ancora esercitato.

Il Fatto

Una centrale unica di committenza indice una gara aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i servizi di portierato, reception e ausiliari per un Comune. La società ricorrente si colloca al secondo posto, con un distacco contenuto rispetto all’aggiudicataria.

Il responsabile unico del procedimento chiede all’aggiudicataria di giustificare il costo della manodopera indicato in offerta, inferiore alla stima della lex specialis. Acquisite le spiegazioni, il costo è ritenuto congruo e l’appalto viene aggiudicato. La seconda classificata impugna l’aggiudicazione e gli atti conseguenti, deducendo quattro profili relativi alla composizione dell’offerta tecnica e alla struttura dei costi del personale, e chiede la declaratoria di inefficacia del contratto o il risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità per tardività. La pubblicazione dell’aggiudicazione sul solo albo pretorio civico non è idonea a far decorrere il termine, perché la legge e la lex specialis individuano nel profilo del committente, sezione “Amministrazione trasparente”, e nella casella di posta della piattaforma il domicilio digitale eletto. Richiamando l’adunanza plenaria n. 12 del 2020, il TAR precisa che solo la comunicazione individuale dell’aggiudicazione con i relativi allegati segna la piena conoscenza dell’atto. Il ricorso è pertanto ricevibile.

Nel merito, il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Il procedimento attivato dalla stazione appaltante è quello dell’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, richiamato dall’art. 95, comma 10: un controllo circoscritto al rispetto delle tabelle ministeriali, imposto sempre e comunque, a prescindere dall’esistenza di un’offerta anomala, a tutela del diritto del lavoratore a una retribuzione equa.

Il TAR distingue nettamente i due piani. La verifica dei costi della manodopera ha a oggetto il quid e il quomodo dell’obbligo, ma non si spinge alla valutazione tecnica sull’adeguatezza degli oneri rispetto alle attività da eseguire, che appartiene al giudizio di anomalia dell’offerta. Solo se quest’ultimo è attivato, per obbligo di legge o per scelta discrezionale, la prima può confluire nella seconda.

Nel caso concreto nessuno dei quattro motivi contesta la mancata applicazione dei minimi salariali. Le censure investono elementi ulteriori della struttura dei costi, idonei al più a disvelare l’inattendibilità dell’offerta: profilo mai esaminato dall’Amministrazione, che non ha avviato alcuna verifica di anomalia. Il ricorso è quindi diretto contro un potere non esercitato e, come tale, inammissibile ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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