Riserva ai TSLB iscritti all’albo e tardività dell’impugnazione della DGR (TAR Lombardia n. 1772 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riserva dell’esercizio della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico agli iscritti al relativo albo professionale discende dall’art. 5, comma 2, d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, come riformulato dall’art. 4, comma 1, legge n. 3/2018, e dall’art. 1, comma 4, D.M. 13 marzo 2018. Il provvedimento regionale che si limiti a ribadire tale riserva non ha portata innovativa e non è autonomamente lesivo. La lesione del requisito di dotazione organica si imputa alla delibera regionale che ha introdotto i requisiti minimi di personale, soggetta al termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione. È pertanto irricevibile l’impugnazione tardiva della delibera e inammissibile per difetto di interesse quella del decreto attuativo meramente ricognitivo. La parziale sovrapposizione di funzioni tra professioni non integra sostituzione di una figura professionale con un’altra.

Il Fatto

La società ricorrente eroga servizi di medicina di laboratorio per il servizio sanitario regionale, in virtù di autorizzazione e accreditamento rilasciati dalla Regione e di contratto annuale con l’agenzia di tutela della salute competente. Nel proprio organico impiega biologi adibiti alla funzione di tecnico di laboratorio, in base alla previgente circolare regionale che consentiva di soddisfare il requisito del tecnico con un biologo.

A seguito della riclassificazione operata dall’agenzia in attuazione della DGR n. XI/7044 del 2022, le è stato richiesto il rispetto dei requisiti minimi di personale, che impongono un numero determinato di tecnici sanitari di laboratorio biomedico. La società ha impugnato la delibera e il decreto attuativo della direzione generale welfare, lamentando il rischio di perdere l’accreditamento per non disporre di tecnici iscritti all’albo in numero sufficiente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni della Regione, ritenendole ammissibili perché le questioni di ricevibilità sono rilevabili d’ufficio e la controparte è stata posta in grado di replicare. Nel merito, la preclusione ai biologi di svolgere le funzioni di tecnico non deriva da una scelta regionale, ma da una chiara opzione del legislatore nazionale.

Il giudice ricostruisce l’evoluzione normativa: dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 al D.M. n. 745/1994, istitutivo del profilo professionale, fino alla legge n. 3/2018 e al D.M. 13 marzo 2018. Con la riforma del 2018 il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è divenuto una professione protetta, preclusa a chi non è iscritto al relativo albo.

Il Tribunale non ignora la parziale sovrapposizione tra le funzioni del biologo e quelle del tecnico, né il dibattito giurisprudenziale richiamato. Osserva però che l’effettuazione di analisi è solo una delle funzioni del tecnico e che la giustapposizione di compiti tra professioni distinte è fenomeno diverso dalla integrale sostituzione di una figura con l’altra, sostituzione che l’istituzione dell’albo impedisce.

Ne consegue che il decreto attuativo, laddove ribadisce che solo gli iscritti all’ordine possono esercitare la professione, non ha portata innovativa. La lesione prospettata si è già realizzata con la delibera regionale, che nella tabella dei requisiti indica espressamente il numero minimo di tecnici. Pertanto l’impugnazione della delibera, pubblicata il 3 ottobre 2022 e notificata solo il 13 aprile 2023, è irricevibile per superamento del termine decadenziale di sessanta giorni. L’impugnazione del decreto è inammissibile per difetto di interesse, sia per la tardività dell’atto presupposto, sia per il carattere non innovativo della previsione. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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