Affidamento diretto e esclusione illegittima: sindacato sul travisamento e danno da chance (TAR Sardegna n. 793 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento diretto precedute dall’interpello di più operatori economici il margine di discrezionalità della stazione appaltante è particolarmente ampio, ma non sottrae la scelta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo quando risulti manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o frutto di travisamento dei fatti. L’esclusione di un operatore fondata sull’asserita inosservanza della lex specialis è illegittima quando i presupposti addotti sono smentiti dalla documentazione versata in gara e dalle stesse prescrizioni del capitolato. Dall’illegittimità dell’esclusione discende, in via derivata, quella dell’aggiudicazione. Il danno risarcibile non è il mancato utile, ma la perdita di chance, ove seria e consistente, liquidabile in via equitativa con la tecnica della condanna sui criteri ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo dell’Aeronautica Militare indice, mediante RDO su MEPA, una procedura sotto-soglia per l’affidamento del servizio di raccolta e avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti speciali del sito di Decimomannu. Partecipano due sole imprese: la ricorrente e la controinteressata.

Dopo alcune richieste di chiarimenti sui requisiti tecnici e sugli impianti di destinazione, la Commissione esclude la ricorrente per asserita non conformità al capitolato in tema di sicurezza, tracciabilità dei rifiuti e conformità degli impianti dichiarati, aggiudicando alla controinteressata. La ricorrente impugna il verbale di aggiudicazione e gli atti connessi, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, secondo cui la procedura non sarebbe una gara ma un affidamento diretto. L’eccezione è respinta: la natura fiduciaria dell’affidamento amplia la discrezionalità tecnica, ma non preclude il sindacato giurisdizionale quando la scelta sia manifestamente illogica, irragionevole o frutto di travisamento dei fatti. Il D.Lgs. n. 36 del 2023 impone comunque di motivare le ragioni della scelta, sicché questa non sfugge al controllo di legittimità.

Nel merito, il capitolato al punto 1.8 ammetteva quali impianti destinatari sia quelli autorizzati al trattamento definitivo sia quelli autorizzati allo stoccaggio o alle operazioni intermedie, purché indicati e descritti nell’offerta. La ricorrente aveva rappresentato, sin dalle note di marzo, il possesso di due Autorizzazioni Integrate Ambientali: quella per l’impianto di incenerimento di Elmas e quella per l’impianto di stoccaggio di Villacidro, quest’ultimo idoneo a ricevere la totalità dei codici CER di gara.

Il rilievo secondo cui il solo inceneritore non soddisferebbe il capitolato è quindi sconfessato dalla documentazione. Parimenti priva di riscontro è la contestazione sulla disponibilità in concessione dell’impianto: nessuna clausola richiede un titolo di proprietà, e il punto 1.2 dell’allegato sui requisiti tecnici si limita a esigere il possesso delle autorizzazioni. La Commissione ha inoltre ignorato la possibilità, prevista dalla lex specialis, di avvalersi di impianti intermedi, con l’obbligo della dichiarazione di avvenuto trattamento finale e dell’autocertificazione di manleva a garanzia della tracciabilità.

Caduta l’esclusione, cade in via derivata anche l’aggiudicazione. Quanto al risarcimento, il Collegio esclude la certezza del bene della vita: la procedura conserva un ampio margine discrezionale, e la stazione appaltante avrebbe potuto motivatamente confermare l’affidamento alla controinteressata. È configurabile solo la perdita di chance, che nel caso concreto assume carattere serio e consistente per il numero dei concorrenti e il maggior ribasso offerto. Sussistono gli altri presupposti, compresa la responsabilità di tipo oggettivo. Il danno va liquidato equitativamente in misura non superiore al 3% dell’offerta, con rivalutazione e interessi, mediante condanna sui criteri ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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