Offerta economica difforme e costi non esposti: legittima l’esclusione (TAR Sardegna n. 794 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che, in sede di giustificazione dell’anomalia, ricomprenda nella voce relativa ai compensi per la progettazione anche l’importo delle spese e oneri accessori, che la lex specialis impone di quotare separatamente. Tale condotta determina un’offerta economica difforme dalla disciplina di gara e l’attribuzione di un punteggio premiale non dovuto. La stazione appaltante può pertanto desumere da tale difformità la non serietà e sostenibilità dell’offerta, non essendo sindacabile nel merito la valutazione che censuri l’introduzione di costi non espressamente evidenziati e il loro surrettizio scarico sull’amministrazione.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente partecipava alla gara indetta dalla società affidataria per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture di supporto all’alimentazione elettrica degli autobus acquisiti nell’ambito del finanziamento PNRR. La sua offerta risultava la migliore. All’esito della verifica di anomalia, la stazione appaltante lo escludeva con determinazione del 5 maggio 2025, rilevando che i giustificativi forniti in ordine alla voce spese e oneri accessori dimostravano la non serietà dell’offerta.

Il Consorzio impugnava l’esclusione davanti al TAR, contestando la violazione del divieto di ribasso sul compenso professionale dei progettisti e deducendo l’irrilevanza del ribasso sulle spese accessorie, pari a mezzo centesimo di punto sul valore complessivo. Il Collegio accoglieva l’istanza cautelare; la stazione appaltante revocava in autotutela l’esclusione e aggiudicava l’appalto al Consorzio. La controinteressata, seconda classificata, proponeva motivi aggiunti avverso tali provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere. La revoca dell’esclusione e la successiva aggiudicazione sono state adottate per dare esecuzione all’ordinanza cautelare, senza alcuna rinnovata e autonoma valutazione dei presupposti. L’atto consequenziale alla sospensiva non produce la revoca del provvedimento impugnato e ha rilevanza solo provvisoria, in attesa della decisione di merito.

Nel merito il ricorso è infondato. La disciplina di gara richiedeva la quotazione separata delle spese e oneri accessori, con attribuzione di un distinto punteggio. Il Consorzio, invece, ha ricompreso nella voce dei compensi per la progettazione l’importo di euro 42.107,21 relativo a tali spese, mentre nella voce dedicata ha indicato un ribasso del 100%, conseguendo il massimo punteggio di 2 punti. Ne deriva un’offerta economica difforme dalla lex specialis.

Non giova al ricorrente la corrispondenza numerica tra gli importi imposti a base d’asta e quelli indicati: essa si fonda proprio sull’errata ricomprensione delle spese accessorie. Né rileva che i patti con il raggruppamento dei progettisti siano interni: è la stazione appaltante a sostenere il costo finale, cosicché le spese sarebbero state surrettiziamente scaricate su di essa, nonostante l’offerta fosse stata premiata per la loro assenza.

La valutazione di anomalia non appare manifestamente illogica o arbitraria, in quanto censura l’introduzione di costi non evidenziati e il punteggio premiale non dovuto, decisivo in graduatoria: il Consorzio si era collocato al primo posto con 96,94 punti contro i 96,57 della controinteressata. Inoltre, senza quel punteggio, non avrebbe potuto risultare aggiudicatario, il che dequota il suo interesse. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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